Art. 5.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e
garantita   "Bardolino  superiore"  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1o agosto 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio