Art. 12. 
           (Competenze delle regioni o province autonome) 
 
   1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue: 
   a)  previsione   di   misure   atte   a   rendere   possibile   un
approvvigionamento idrico di emergenza  per  fornire  acqua  potabile
rispondente ai requisiti previsti dall'allegato 1, per  la  quantita'
ed il periodo minimi necessari a far fronte  a  contingenti  esigenze
locali; 
   b) esercizio dei poteri  sostitutivi  in  casi  di  inerzia  delle
autorita' locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari
alla tutela della salute umana  nel  settore  dell'approvvigionamento
idrico-potabile; 
   c) concessione  delle  deroghe  ai  valori  di  parametro  fissati
all'allegato I parte B o  fissati  ai  sensi  dell'articolo  11,comma
1,1ettera b),e gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13; 
   d) adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o
delle  specifiche  contenute  nell'allegato  1,  parte  C,   di   cui
all'articolo 14; 
   e) adempimenti  relativi  ai  casi  eccezionali  per  i  quali  e'
necessaria particolare richiesta di proroga di cui all'articolo 16; 
   f) adozione di piani di  intervento  per  il  miglioramento  della
qualita' delle acque destinate al consumo umano; 
   g) definizione delle competenze  delle  aziende  unita'  sanitarie
locali.