Art. 15
                 Termini per la messa in conformita'

  1.  La  qualita' delle acque destinate al consumo umano deve essere
resa  conforme  ai  valori  di  parametro dell'allegato I entro il 25
dicembre  2003,  fatto  salvo  quanto  disposto  dalle note 2, 4 e 10
dell'allegato I, parte B.