Art. 16
                          Casi eccezionali

  1.  In  casi  eccezionali  e  per  aree geograficamente delimitate,
qualora non sia possibile un approvvigionamento di acque destinate al
consumo umano, conformi ai valori di parametro di cui all'allegato I,
con  nessun  mezzo  congruo,  il  Ministero della sanita', su istanza
della  regione,  o provincia autonoma, puo' chiedere alla Commissione
europea  la proroga del termine di cui all'articolo 15 per un periodo
non superiore a tre anni.
  2.  L'istanza  di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero
della  sanita'  entro  il  31  marzo  2002  e deve essere debitamente
motivata,  deve  indicare  le  difficolta'  incontrate  e deve essere
corredata almeno delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 2.
  3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai
sensi  del  comma  1,  la  regione, o provincia autonoma, interessata
trasmette  al  Ministero della sanita' un'aggiornata e circostanziata
relazione sui progressi compiuti, comunicando e documentando altresi'
l'eventuale   necessita'  di  un  ulteriore  periodo  di  proroga  in
relazione  alle  difficolta'  incontrate.  Il Ministero della sanita'
puo'   chiedere  alla  Commissione  europea  la  concessione  di  una
ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni.
  4.   La  regione,  o  provincia  autonoma,  provvede  affinche'  la
popolazione   interessata   dall'istanza   sia   tempestivamente   ed
adeguatamente  informata  del  suo  esito.  La  regione,  o provincia
autonoma,  assicura,  ove  necessario,  che  siano forniti consigli a
gruppi  specifici  di  popolazione per i quali potrebbe sussistere un
rischio  particolare.  La  regione,  o  provincia  autonoma,  informa
tempestivamente  il Ministero della sanita' delle iniziative adottate
ai sensi del presente comma.
  5.  Il  presente articolo non si applica alle acque confezionate in
bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano.