Art. 2
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "acque destinate al consumo umano":
   1)  le  acque  trattate o non trattate, destinate ad uso potabile,
   per  la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici,
   a  prescindere  dalla loro origine, siano esse fornite tramite una
   rete  di  distribuzione,  mediante  cisterne,  in  bottiglie  o in
   contenitori;
   2)   le   acque   utilizzate   in  un'impresa  alimentare  per  la
   fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul
   mercato  di  prodotti  o  di  sostanze destinate al consumo umano,
   escluse  quelle,  individuate  ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
   lettera  e),  la  cui  qualita'  non  puo' avere conseguenze sulla
   salubrita' del prodotto alimentare finale;
b) "impianto  di distribuzione domestico": le conduttore, i raccordi,
   le   apparecchiature   installati   tra  i  rubinetti  normalmente
   utilizzati  per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano
   e  la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto
   di  distribuzione  domestico  e  rete di distribuzione esterna, di
   seguito denominata punto di consegna, e' costituita dal contatore,
   salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;
c) "gestore":  il  gestore  del servizio idrico integrato, cosi' come
   definito  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera o-bis) del decreto
   legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
d) "autorita'  d'ambito":  la  forma  di  cooperazione  tra  comuni e
   province  ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio
   1994,  n.  36, e, fino alla piena operativita' del servizio idrico
   integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio".
 
          Note all'art. 2:

             -  Per  quanto concerne il decreto legislativo 11 maggio
          1999,  n.  152, vedi le note alle premesse. L'art. 2, comma
          1,  lettera  o-bis)  del  citato decreto legislativo, cosi'
          recita:
             "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
          si intende per:
             a) - o) (omissis);
             o-bis)  "gestore  del  servizio  idrico  integrato":  il
          soggetto  che  in base alla convenzione di cui all'articolo
          11  della  legge  5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi
          idrici  integrati  e, soltanto fino alla piena operativita'
          del  servizio  idrico  integrato,  il gestore esistente del
          servizio pubblico;".
             - La legge 5 gennaio 1994, n. 36, reca: "Disposizioni in
          materia  di  risorse  idriche.".  L'art.  9, comma 2, della
          citata legge, cosi' recita:
             "2.  I comuni e le province provvedono alla gestione del
          servizio   idrico   integrato   mediante  le  forme,  anche
          obbligatorie,  previste  dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
          come integrata dall'articolo 12, legge 23 dicembre 1992, n.
          498".