Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) "acque destinate al consumo umano": 1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori; 2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale; b) "impianto di distribuzione domestico": le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, e' costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione; c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, cosi' come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche; d) "autorita' d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio".
Note all'art. 2: - Per quanto concerne il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, vedi le note alle premesse. L'art. 2, comma 1, lettera o-bis) del citato decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) - o) (omissis); o-bis) "gestore del servizio idrico integrato": il soggetto che in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico;". - La legge 5 gennaio 1994, n. 36, reca: "Disposizioni in materia di risorse idriche.". L'art. 9, comma 2, della citata legge, cosi' recita: "2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12, legge 23 dicembre 1992, n. 498".