Art. 5
                 Punti di rispetto della conformita'

  1.  I  valori  di  parametro  fissati nell'allegato I devono essere
rispettati nei seguenti punti:
a) per  le  acque  fornite  attraverso una rete di distribuzione, nel
   punto  in  cui  queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il
   consumo umano;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono
   dalla cisterna;
c) per  le  acque  confezionate  in  bottiglie  o  contenitori,  rese
   disponibili   per   il  consumo  umano,  nel  punto  in  cui  sono
   imbottigliate o introdotte nei contenitori;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui
   sono utilizzate nell'impresa.
  2.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,  lettera a), il gestore si
considera  aver  adempiuto  agli  obblighi di cui al presente decreto
quando  i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati
nel  punto di consegna, indicato all'articolo 2, comma 1, lettera b).
Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico,
il  titolare  ed  il  gestore  dell'edificio o della struttura devono
assicurare  che  i  valori  di  parametro  fissati  nell'allegato  1,
rispettati  nel  punto  di consegna, siano mantenuti nel punto in cui
l'acqua fuoriesce dal rubinetto.
  3.  Qualora  sussista  il  rischio  che le acque di cui al comma 1,
lettera  a),  pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori
di  parametro  fissati  nell'allegato  1,  non  siano conformi a tali
valori  al  rubinetto,  le  aziende unita' sanitarie locali, anche in
collaborazione l'autorita' d'ambito e con il gestore, dispongono che:
  a)  siano  prese misure appropriate per eliminare il rischio che le
   acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;
  b)   i   consumatori  interessati  siano  debitamente  informati  e
   consigliati  sugli  eventuali provvedimenti e sui comportamenti da
   adottare.