Art. 7
                          Controlli interni

  1.  Sono  controlli  interni i controlli effettuati dal gestore del
servizio  idrico  integrato per la verifica della qualita' dell'acqua
destinata al consumo umano.
  2.  I  punti  di  prelievo  dei  controlli  interni  possono essere
concordati con l'azienda unita' sanita' locale.
  3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico
integrato  si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula
apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.
  4.  I  risultati  dei  controlli  devono  essere  conservati per un
periodo  di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte
dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.
  5.  I  controlli  di  cui  al  presente articolo non possono essere
effettuati dai laboratori di analisi di cui all'articolo 8, comma 7.