Art. 9
                Garanzia di qualita' del trattamento,
                 delle attrezzature e dei materiali

  1.  Nessuna  sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o
per  l'adeguamento  di  quelli  esistenti,  per  la preparazione o la
distribuzione  delle  acque  destinate  al consumo umano, o impurezze
associate  a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque
destinate  al  consumo  umano  in  concentrazioni  superiori a quelle
consentite  per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre,
direttamente  o indirettamente, la tutela della salute umana prevista
dal presente decreto.
  2.  Con  decreto del Ministro della sanita', da emanare di concerto
con  i  Ministri  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente,  sono  adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai
fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.