Art. 22. 
 
  1. All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale a  carico
di imputati minorenni, approvate con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 1  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della  discussione,
il giudice chiede  all'imputato  se  consente  alla  definizione  del
processo in quella stessa fase,  salvo  che  il  consenso  sia  stato
validamente prestato in precedenza. Se il consenso  e'  prestato,  il
giudice, al termine della  discussione,  pronuncia  sentenza  di  non
luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del  codice  di
procedura penale o per  concessione  del  perdono  giudiziale  o  per
irrilevanza del fatto". 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il testo dell'art.  32  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 settembre 1988, n.  448,  (Approvazione
          delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
          minorenni), come modificato dalla legge qui pubblicata,  e'
          il seguente: 
              "Art.   32   (Provvedimenti).   -    1.    Nell'udienza
          preliminare,  prima  dell'inizio  della   discussione,   il
          giudice chiede all'imputato se  consente  alla  definizione
          del processo in quella stessa fase, salvo che  il  consenso
          sia  stato  validamente  prestato  in  precedenza.  Se   il
          consenso  e'  prestato,  il  giudice,  al   termine   della
          discussione, pronuncia sentenza di non  luogo  a  procedere
          nei casi previsti dall'art. 425  del  codice  di  procedura
          penale o per  concessione  del  perdono  giudiziale  o  per
          irrilevanza del fatto. 
              2.  Il  giudice,  se  vi  e'  richiesta  del   pubblico
          ministero, pronuncia sentenza di  condanna  quando  ritiene
          applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva.
          In tale caso la pena puo' essere diminuita fino alla  meta'
          rispetto al minimo edittale. 
              3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e
          il difensore munito di procura  speciale  possono  proporre
          opposizione, con  atto  depositato  nella  cancelleria  del
          giudice che ha emesso  la  sentenza,  entro  cinque  giorni
          dalla pronuncia o, quando l'imputato non e' comparso, dalla
          notificazione dell'estratto. La  sentenza  e'  irrevocabile
          quando e'  inutilmente  decorso  il  termine  per  proporre
          opposizione o  quello  per  impugnare  l'ordinanza  che  la
          dichiara inammissibile. 
              3-bis.  L'esecuzione   della   sentenza   di   condanna
          pronunciata a  carico  di  piu'  minorenni  imputati  dello
          stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non
          hanno  proposto  opposizione  fino  a  quando  il  giudizio
          conseguente all'opposizione non sia definito con  pronuncia
          irrevocabile. 
              4. In caso  di  urgente  necessita',  il  giudice,  con
          separato  decreto,  puo'  adottare   provvedimenti   civili
          temporanei a protezione del minorenne.  Tali  provvedimenti
          sono immediatamente esecutivi e cessano  di  avere  effetto
          entro trenta giorni dalla loro emissione.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  425  del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). - 1.  Se
          sussiste una causa che estingue il reato  o  per  la  quale
          l'azione penale non  doveva  essere  iniziata  o  non  deve
          essere proseguita, se il fatto non e' previsto dalla  legge
          come reato ovvero quando risulta che il fatto non  sussiste
          o che l'imputato non lo ha commesso  o  che  il  fatto  non
          costituisce reato o che si tratta di persona  non  punibile
          per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza  di  non
          luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo. 
              2. Ai fini della pronuncia della  sentenza  di  cui  al
          comma  1,  il  giudice  tiene   conto   delle   circostanze
          attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'art.  69  del
          codice penale. 
              3.  Il  giudice  pronuncia  sentenza  di  non  luogo  a
          procedere anche quando  gli  elementi  acquisiti  risultano
          insufficienti,  contraddittori  o  comunque  non  idonei  a
          sostenere l'accusa in giudizio. 
              4. Il giudice non  puo'  pronunciare  sentenza  di  non
          luogo  a  procedere  se  ritiene  che  dal  proscioglimento
          dovrebbe  conseguire  l'applicazione  di  una   misura   di
          sicurezza. 
              5. Si applicano te disposizioni dell'art. 537.".