Art. 18 
(Semplificazione delle procedure amministrative per  le  imprese  che
hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione
                            e audit EMAS) 

 
  1.  Nel  rispetto  delle  normative   comunitarie,   in   sede   di
espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al  comma  2
per il rinnovo delle autorizzazioni  all'esercizio  di  un  impianto,
ovvero per la reiscrizione all'Albo di cui  alla  norma  prevista  al
comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del  29  giugno  1993,  e
successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il
nuovo   certificato   di   iscrizione   al    suddetto    Albo    con
autocertificazione resa alle autorita'  competenti,  ai  sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. 
  2. Le procedure di cui  al  comma  1  sono  quelle  previste  dalle
seguenti norme: 
    a) decreto del Presidente della Repubblica  24  maggio  1988,  n.
203, recante attuazione delle direttive CEE  numeri  80/779,  82/884,
84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualita'  dell'aria,
relativamente  a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento
prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15  della
legge 16 aprile 1987, n. 183; 
    b) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione
delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui  rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di  imballaggio,
e successive modificazioni; 
    c)  decreto  legislativo  11  maggio  1999,   n.   152,   recante
disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente  il  trattamento  delle  acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa  alla  protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai  nitrati  provenienti  da
fonti agricole; 
    d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione  e  riduzione  integrate
dell'inquinamento. 
  3. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere  accompagnata
da una copia conforme del certificato di  registrazione  ottenuto  ai
sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del  29  giugno
1993,  e  successive  modificazioni,  nonche'  da  una  denuncia   di
prosecuzione delle attivita', attestante la conformita' dell'impresa,
dei  mezzi  e  degli  impianti  alle   prescrizioni   legislative   e
regolamentari, con allegata una  certificazione  dell'esperimento  di
prove a cio' destinate, ove previste. 
  4. L'autocertificazione e i relativi  documenti  accompagnatori  di
cui al comma 3 sostituiscono a  tutti  gli  effetti  l'autorizzazione
alla prosecuzione,  ovvero  all'esercizio  delle  attivita'  previste
dalle norme di cui al comma 2, e ad  esse  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300,  e  successive  modificazioni.  Si
applicano, altresi', le disposizioni di  cui  all'articolo  21  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  5.  L'autocertificazione  e  i  relativi  documenti  accompagnatori
mantengono l'efficacia di cui al comma 4 fino ad un  periodo  massimo
di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a  qualsiasi
titolo avvenuta, della  validita'  della  registrazione  ottenuta  ai
sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del  29  giugno
1993, e successive modificazioni. 
  6. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e  salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato, in caso di accertata  difformita'
rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, si  applica
l'articolo 483 del codice penale  nei  confronti  di  chiunque  abbia
sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4. 
 
          Note all'art. 18:
              -  Il reg. (CEE) n. 1836/93 del 29 gennaio 1993 recante
          l'adesiione    volontaria   delle   imprese   del   settore
          industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunita' europea 10
          luglio 1993, n. 168.
              -  La  legge  4 gennaio 1968, n. 15, abrogata del testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e
          sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203,  recante:  "Attuazione  delle direttive CEE
          numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
          materia  di  qualita'  dell'aria, relativamente a specifici
          agenti   inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto  dagli
          impianti  industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16
          aprile 1987, n. 183, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 140 del 16 giugno 1988 (S.O.).
              - L'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 recante:
          "Coordinamento  delle  politiche riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli  atti normativi comunitari"
          pubblicata   sul   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987, e' il seguente:
              "Art.  15  (Delega  legislativa).  -  1.  Il Governo e'
          delegato  ad  emanare,  entro  il  termine  di  dodici mesi
          dall'entrata  in  vigore  della presente legge, con decreti
          aventi  forza  di  legge,  le  norme  necessarie  per  dare
          attuazione alle direttive della Comunita' economica europea
          indicate  negli  elenchi  "E"  e "C" allegati alla presente
          legge,  secondo  i  principi  ed  i  criteri  direttivi per
          ciascuno  di  detti  elenchi  formulati, ad integrazione di
          quelli  contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli
          articoli successivi.
              2.  I  decreti  di  cui  al  comma  1  sono adottati su
          proposta  del Ministro per il coordinamento delle politiche
          comunitarie,  di  concerto  con  il  Ministro  degli affari
          esteri,  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, con il
          Ministro  del  tesoro  e con i Ministri preposti alle altre
          amministrazioni interessate.
              3.  Gli  schemi  di  detti decreti sono preventivamente
          sottoposti  al  parere  delle  Commissioni permanenti della
          Camera   dei   deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,
          competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
          di   quaranta  giorni  dalla  comunicazione.  Decorso  tale
          termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere".
              -  Il  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n. 152,
          recante:    "Disposizioni    sulla   tutela   delle   acque
          dall'inquinamento  e recepimento della direttiva 91/271/CEE
          concernente  il  trattamento  delle  acque  reflue urbane e
          della  direttiva  91/676/CEE relativa alla protezione delle
          acque  dall'inquinamento  provocato dai nitrati provenienti
          da  fonti  agricole" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 124 del 29 maggio 1999 (S.O.).
              -  Il  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  372,
          recante: "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
          prevenzione  e  riduzione  integrate  dell'inquinamento, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre
          1999.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1992,   n.   300,   recante:  "Regolamento  concernente  le
          attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli
          19  e  20  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1952, n. 123.
              - L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
          "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto  di accesso ai documenti amministrativi" pubblicate
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 152 del 18 agosto 1990 e' il
          seguente:
              "Art.  21. - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui
          agli  articoli  19  e  20  l'interessato deve dichiarare la
          sussistenza  dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge
          richiesti.  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci o di false
          attestazioni non e' annessa la conformazione dell'attivita'
          e  dei  suoi  effetti a legge o la sanatoria prevista dagli
          articoli  medesimi  ed  il  dichiarante  e'  punito  con la
          sanzione  prevista  dall'art.  483 del codice penale, salvo
          che il fatto costituisca piu' grave reato.
              2.   Le   sanzioni  attualmente  previste  in  caso  di
          svolgimento  dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso
          dell'amministrazione  o in difformita' di esso si applicano
          anche   nei   riguardi  di  coloro  i  quali  diano  inizio
          all'attivita'  ai  sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
          dei  requisiti  richiesti  o, comunque, in contrasto con la
          normativa vigente".
              - L'art. 483 del codice penale e' il seguente:
              "Art.  483 (Falsita' ideologica commessa dal privato in
          atto  pubblico).  - Chiunque attesta falsamente al pubblico
          ufficiale,  in  un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e'
          destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione
          fino a due anni.
              Se  si tratta di false attestazioni in atti dello stato
          civile,  la  reclusione  non  puo'  essere  inferiore a tre
          mesi".