Art. 3.
       (Contributi ad organismi internazionali per l'ambiente)

1.  Per  il  pagamento della quota associativa dell'Italia all'Unione
internazionale   per   la   conservazione   della  natura  (UICN)  e'
autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
2.  Per  le attivita' previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999,
n.  372,  recante  attuazione  della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione  e  riduzione integrate dell'inquinamento, e' autorizzata
la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001.
3.  Per l'esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto
ambientale  in  un  contesto  transfrontaliero,  fatta ad Espoo il 25
febbraio  1991,  di  cui  alla  legge  3  novembre  1994,  n. 640, e'
autorizzata  la  spesa  di lire 500 milioni per l'anno 2000 e di lire
800 milioni a decorrere dal 2001.
4.  Per  l'attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi,
nonche'  per  il funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'arco
alpino,  di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, e' autorizzata la
spesa,  a  decorrere  dall'anno  2001,  rispettivamente  di  lire 600
milioni  per  l'attuazione  della  Convenzione  di cui all'articolo 1
della  citata  legge  n.  403  del  1999 e di lire 400 milioni per il
funzionamento  della  Consulta  Stato-regioni  di  cui all'articolo 3
della  medesima  legge  n.  403  del  1999.  Nel biennio 2001-2002 di
presidenza  italiana  e' assegnato un ulteriore finanziamento di lire
1.000  milioni  per  ciascuno  degli  anni  2001  e  2002,  destinato
all'attuazione della Convenzione.
 
          Note all'art. 3:
              - Il   decreto   legislativo  4 agosto  1999,  n.  372,
          recante:  "Attuazione  della  direttiva  96/61/CE, relativa
          alla  prevenzione  e riduzione integrate dell'inquinamento"
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n.
          252.
              - La  legge 3 novembre 1994, n. 640, recante: "Ratifica
          ed   esecuzione   della   convenzione   sulla   valutazione
          dell'impatto abientale in un contesto transfrontaliero, con
          annessi,  fatto  a Esfoo il 25 febbraio 1991, e' pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   22 novembre   1994,  n.  273
          (supplemento ordinario).
              - Gli  articoli  1  e 3 della legge 14 ottobre 1999, n.
          403, recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione per
          la protezione delle arti con allegati e processo verbale di
          modifica   del   6 aprile   1993,  fatta  a  Salisburgo  il
          7 novembre   1991,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          8 novembre  1999,  n.  262  (supplemento  ordinario) sono i
          seguenti:
              "Art.  1.  -  1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'
          autorizzato  a  ratificare la Convenzione per la protezione
          delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del
          6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991".
              "Art.  3.  -  1.  L'attuazione della Convenzione di cui
          all'art.   1  e'  attribuita  al  Ministero  dell'ambiente,
          d'intesa  con i Ministeri interessati ai relativi specifici
          Protocolli   e   d'intesa  con  la  Consulta  Stato-regioni
          dell'Arco  alpino  di  cui  al  comma  2, alla quale devono
          essere sottoposti i protocolli, nella fase di negoziazione,
          prima della loro approvazione in sede internazionale.
              2.   La  Consulta  Stato-regioni  dell'Arco  alpino  e'
          composta   dal  presidente  o  dall'assessore  delegato  di
          ciascuna   regione   o   provincia   autonoma  del  sistema
          territoriale  dell'Arco  alpino, da un rappresentante della
          Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle province
          autonome,   da  due  rappresentanti  dell'unione  nazionale
          comuni   comunita'   ed   enti   montani  (UNCEM),  da  due
          rappresentanti   dell'Associazione   nazionale  dei  comuni
          italiani  (ANCI),  da  due rappresentanti dell'unione delle
          province  d'Italia (UPI) e dal sottosegretario delegato per
          ognuna    delle    seguenti    amministrazioni:   Ministero
          dell'ambiente,  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato,  Ministero  per  le  politiche  agricole,
          Ministero  dei trasporti e della navigazione, Ministero dei
          lavori  pubblici,  Ministero  dell'interno, Ministero per i
          beni e le attivita' culturali, Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
              3.  La  Consulta  Stato-regioni  dell'Arco alpino viene
          periodicamente  convocata dalla Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano.
              4. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino individua
          le  strutture  regionali  e  locali preposte all'attuazione
          della   Convenzione  di  cui  all'art.  1  e  dei  relativi
          specifici Protocolli.
              5.  Sono  fatti  salvi  i poteri e le prerogative delle
          regioni  a statuto speciale e delle province autonome sulla
          base degli statuti e delle relative norme di attuazione.
              6.  All'onere  derivante  per  il  bilancio dello Stato
          dall'istituzione   e   dal   funzionamento  della  Consulta
          Stato-regioni   dell'Arco  alpino  si  fa  fronte  mediante
          utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4".