Art. 6 
       Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale 
 
  1.  La  commissione  per  le  valutazioni  dell'impatto  ambientale
prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
dal 1° gennaio 2001 e' incrementata di venti unita'. Per  far  fronte
al relativo onere e' autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni annue
a decorrere dall'anno 2001. 
 
          Nota all'art. 6:
              -  L'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante:
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello stato (legge finanziaria 1988) pubblicata
          nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo
          1988, n. 61, e' il seguente:
              "Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986,
          n.  349,  ed  in  attesa della nuova disciplina relativa al
          programma   triennale   di   salvaguardia   ambientale,  e'
          autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi
          per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso,
          di  interventi  urgenti  per  la  salvaguardia  ambientale,
          contenente:
                a) interventi  nelle aree ad elevato rischio di crisi
          ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n.
          349 (122/a), per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto
          per l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;
                b) finanziamento  dei progetti e degli interventi per
          il  risanamento  del bacino idrografico padano, nonche' dei
          progetti  relativi  ai  bacini idrografici interregionali e
          dei maggiori  bacini  idrografici  regionali;  la  relativa
          autorizzazione  di spesa viene fissata in lire 300 miliardi
          per  il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti
          relativi agli altri bacini;
                c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui
          parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le
          procedure  di  cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n.
          349   dei  parchi  nazionali  del  Pollino  delle  Dolomiti
          Bellunesi,  dei monti Sibillini, e, d'intesa con la regione
          Sardegna,  del  parco  marino  del golfo di Orosei nonche',
          d'intesa  con  le  regioni  interessate,  di  altri  parchi
          nazionali  o  interregionali,  si  applicano,  per i parchi
          nazionali  cosi' istituiti, in quanto compatibili, le nuove
          norme   vigenti   per  il  Parco  nazionale  d'Abruzzo,  in
          particolare  per  la  redazione  ed  approvazione dei piani
          regolatori,  per la redazione ed approvazione dello statuto
          e  per  l'amministrazione e gestione del parco; la relativa
          autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
                d)  concessione  di  un contributo straordinario di 5
          miliardi   ciascuno   all'ente  Parco  nazionale  del  Gran
          Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;
                e) progettazione  ed  avvio della realizzazione di un
          sistema    informativo   e   di   monitoraggio   ambientale
          finalizzato  alla  redazione  della  relazione  sullo stato
          dell'ambiente  ed  al  perseguimento degli obiettivi di cui
          agli  art.  1,  commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio
          1986,  n.  349,  anche  attraverso  il coordinamento a fini
          ambientali    dei    sistemi    informativi   delle   altre
          amministrazioni  ed  enti statali, delleregioni, degli enti
          locali   e   delle   unita'   sanitarie   locali;   nonche'
          completamento del piano generale di risanamento delle acque
          di  cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976,
          n.  319;  la relativa autorizzazione di spesa viene fissata
          in lire 75 miliardi;
                f)  finanziamento,  previa valutazione da parte della
          commissione  di  cui  all'art.  14  della legge 28 febbraio
          1986,  n.  41, integrata da due rappresentanti del Ministro
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di progetti di
          occupazione  aggiuntiva  di  giovani  disoccupati, iscritti
          alle   liste   di   collocamento,  che  riguardano:  1)  la
          salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle
          riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento
          del  catasto  degli  scarichi  pubblici  e privati in corpi
          idrici;  3)  il  rilevamento  delle  discariche  di rifiuti
          esistenti,  con particolare riferimento a rifiuti tossici e
          nocivi.  Questi  tre  progetti  nazionali sono definiti dal
          Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle
          regioni,  enti  locali ed enti gestori dei parchi e sentite
          le competenti commissioni parlamentari. La realizzazione di
          questi  progetti  e'  affidata  alle  regioni  ed agli enti
          locali  coinvolti  e  interessati  secondo  le  priorita' e
          articolazioni  ivi  contenute.  L'assunzione  a  termine di
          giovani  disoccupati  iscritti  alle  liste di collocamento
          deve  avvenire  secondo  il  punteggio  di  tali  liste, su
          domanda  presentata dai giovani interessati contenente ogni
          utile informazione e sulla base di una graduatoria definita
          secondo  i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto.
          Tale  graduatoria  verra'  affissa  agli  albi comunali dei
          comuni   interessati.   Almeno   il   50  per  cento  delle
          disponibilita'  e'  riservato  a iniziative localizzate nei
          territori  meridionali  di  cui  all'art. 1 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
          marzo  1978,  n.  218.  La relativa autorizzazione di spesa
          viene  fissata  in  lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre
          1988,  il  Ministro  dell'ambiente presenta alle competenti
          commissioni  parlamentari  una  relazione  dettagliata  sui
          progetti   finanziati,  sull'impegno  finanziario  di  ogni
          progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e
          il tipo di giovani impiegati;
                g) avvio  dei  rilevamenti  e  delle  altre attivita'
          strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta
          geologica   nazionale   e   della   relativa   restituzione
          cartografica;   la  relativa  autorizzazione  di  spesa  e'
          fissata in lire 20 miliardi.
              2.  E'  autorizzato  un  aumento  di  organico  per  le
          specifiche  esigenze  del  Servizio  geologico,  pari a 150
          unita'    nell'ambito   della   riorganizzazione   prevista
          dall'art.  2,  comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59, la
          relativa  autorizzazione  di  spesa  e'  fissata in lire 11
          miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente, sentite le commissioni
          parlamentari    competenti,    propone    al    CIPE,   per
          l'approvazione,  il  programma annuale per l'esercizio 1988
          di  cui  al  comma  1  e  ne assicura l'attuazione. Il CIPE
          definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri
          di priorita' territoriale e settoriale per la definizione e
          la selezione dei progetti.
              4.  Gli  interventi di cui alle lettere a), b), e) e g)
          del   comma  1  sono  finanziati  sulla  base  di  progetti
          elaborati  dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da
          amministrazioni  statali, da regioni, da enti locali o loro
          consorzi,  da  consorzi  di bonifica e da enti pubblici non
          economici.  L'istruttoria  tecnica  per  la valutazione dei
          progetti  e'  svolta,  sulla  base  degli obiettivi e delle
          priorita'  fissati  dal  programma  di  salvaguardia, dalla
          commissione  tecnico-scientifica  di cui all'art. 14, legge
          28 febbraio 1986, n. 41.
              5.   Ai   fini   dell'applicazione   della   disciplina
          transitoria  sulla  valutazione  dell'impatto ambientale di
          cui  all'art.  6  della  legge  8 luglio  1986,  n.  349 e'
          istituita,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,   su   proposta   del   Ministro   dell'ambiente,
          nell'ambito    del    servizio   valutazione   dell'impatto
          ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto
          ambientale,  presieduta  dal direttore generale competente,
          composta  da  20  membri.  Il relativo onere e' valutato in
          lire  2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri
          di  selezione, per lo status giuridico e per i compensi dei
          membri  della  commissione  si  applicano  le  norme di cui
          all'art.  3  e  all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n.
          878.".