Art. 3.
  1.   Diploma   universitario   di   tecnico   della  riabilitazione
psichiatrica,  conseguito  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma 3, del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per  il  testo  dell'art.  6,  comma  3, del decreto
          legislativo n. 502/1992, si veda in note alle premesse.