Art. 5. 
        Forme di sostituzione, gestione e cessione del bosco 
  1. Le regioni dettano norme affinche' venga garantito  il  recupero
dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado  o  vi  siano
motivi di pubblica incolumita'. 
  2. Le regioni dettano norme per  la  concessione  in  gestione  dei
boschi degli enti pubblici, assicurando che resti inalterata la  loro
superficie, destinazione economica e multifunzionalita'. 
  3.  Per  favorire  lo  sviluppo  ed  una  piu'  razionale  gestione
sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le
associazioni agrarie promuovono la costituzione o  la  partecipazione
ai  consorzi  forestali  o  altre  forme  associative.  Ai   predetti
organismi  possono  partecipare,  anche  ai  fini  di   un   migliore
coordinamento della gestione, soggetti privati e le  imprese  di  cui
all'articolo 7, comma 1.