Art. 7
              Promozione delle attivita' selvicolturali

  1.  Al  fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne
la  professionalita',  le  regioni  istituiscono elenchi o albi delle
imprese  per  l'esecuzione  di  lavori,  opere  e  servizi  in ambito
forestale.   Tali   soggetti   possono   ottenere  in  gestione  aree
silvo-pastorali di proprieta' o possesso pubblico.
  2.  Le norme di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n.
97, sono estese ai soggetti di cui al comma 1 anche per l'affidamento
della  gestione  e per la realizzazione di lavori, opere e servizi in
ambito forestale.
 
          Nota all'art. 7:
              - Il testo dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n.
          97,  recante "Nuove disposizioni per le zone montane" e' il
          seguente:
              "Art.  17.  -  1.  I  coltivatori  diretti,  singoli od
          associati,  i  quali conducono aziende agricole ubicate nei
          comuni  montani,  in  deroga  alle  vigenti disposizioni di
          legge  possono assumere in appalto sia da enti pubblici che
          da  privati,  impiegando esclusivamente il lavoro proprio e
          dei  familiari  di  cui all'art. 230-bis del codice civile,
          nonche' utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature
          di  loro  proprieta',  lavori  relativi alla sistemazione e
          manutenzione   del  territorio  montano,  quali  lavori  di
          forestazione,   di   costruzione  di  piste  forestali,  di
          arginature,  di  sistemazione  idraulica,  di  difesa dalle
          avversita'  atmosferiche  e  dagli  incendi  boschivi,  per
          importi non superiori a L. 30.000.000 per ogni anno.
              2.  Le  cooperative  di produzione agricola e di lavoro
          agricolo   forestale   che   abbiano   sede  ed  esercitino
          prevalentemente le loro attivita' nei comuni montani e che,
          conformemente   alle   disposizioni  del  proprio  statuto,
          esercitino   attivita'   di   sistemazione  e  manutenzione
          agraria,  forestale  e,  in  genere, del territorio e degli
          ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti
          locali  e  dagli  altri enti di diritto pubblico, in deroga
          alle   vigenti  disposizioni  di  legge  ed  anche  tramite
          apposite  convenzioni,  l'esecuzione di lavori e di servizi
          attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e
          del   paesaggio,   quali   la  forestazione,  il  riassetto
          idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che
          l'importo   dei  lavori  o  servizi  non  sia  superiore  a
          L. 300.000.000 per anno.
              3.  Le  costruzioni  o porzioni di costruzioni rurali e
          relative  pertinenze destinate all'esercizio dell'attivita'
          agrituristica  di  cui  alla legge 5 dicembre 1985, n. 730,
          svolta   in   territori   montani,   sono  assimilate  alle
          costruzioni rurali di cui all'art. 39 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive
          modificazioni.".