Art. 5.
                     Intercettazioni preventive
  1.  L'articolo  226  delle  norme  di attuazione, di coordinamento,
transitorie  e  regolamentari,  del nuovo codice di procedura penale,
approvato  con  decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  226  (Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini
di  prevenzione).  -  1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i
responsabili   dei  Servizi  centrali  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  nonche'  il  questore o il
comandante  provinciale  dei  Carabinieri e della Guardia di finanza,
richiedono  al  procuratore  della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo  del  distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a
controllo  ovvero,  nel  caso non sia determinabile, del distretto in
cui   sono   emerse  le  esigenze  di  prevenzione,  l'autorizzazione
all'intercettazione  di  comunicazioni o conversazioni, anche per via
telematica,  quando  sia  necessario  per  l'acquisizione  di notizie
concernenti  la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma
2,  lettera  a),  n.  4  e  51,  comma 3-bis, del codice di procedura
penale.  Il Ministro dell'interno puo' altresi' delegare il Direttore
della  Direzione  investigativa antimafia limitatamente ai delitti di
cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
    2.  Il  procuratore  della  Repubblica,  ove  ritenga  fondati  i
sospetti  che  giustifichino  l'attivita'  di  prevenzione, autorizza
l'intercettazione   per   la   durata  massima  di  giorni  quaranta,
prorogabile una sola volta per giorni venti.
    3.  Delle  operazioni  svolte  e  dei  contenuti  intercettati e'
redatto  verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, e'
depositato  presso  il  procuratore  che  ha autorizzato le attivita'
entro  cinque  giorni  dal  termine  delle  stesse.  Il  procuratore,
verificata     la     conformita'     delle     attivita'    compiute
all'autorizzazione,  dispone  l'immediata  distruzione dei supporti e
dei verbali.
    4. Con le modalita' e nei casi di cui ai commi 1 e 3, puo' essere
autorizzato   il   tracciamento  delle  comunicazioni  telefoniche  e
telematiche,  nonche'  l'acquisizione  dei dati esterni relativi alle
comunicazioni  telefoniche  e telematiche intercorse e l'acquisizione
di  ogni  altra  informazione  utile  in  possesso degli operatori di
telecomunicazioni.
    5.  In  ogni  caso gli elementi acquisiti attraverso le attivita'
preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale.".
  2.   E'   abrogata   ogni   altra   disposizione   concernente   le
intercettazioni preventive.
  3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di
cui  all'articolo 226, come modificato dal comma 1, sono eseguite con
impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre
idonee    strutture   individuate   dal   procuratore   che   concede
l'autorizzazione.