Art. 9.
                            Notificazioni
  1.  All'articolo  148,  comma  2, del codice di procedura penale le
parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppresse.
  2.  All'articolo  149,  comma  1, del codice di procedura penale le
parole: "o della Polizia giudiziaria" sono soppresse.