Art. 6
                      Criteri di finanziamento

  1.   In   fase   di  prima  applicazione,  le  risorse  finanziarie
disponibili  di  cui  al successivo articolo 9, comma 1, lettere a) e
b),  sono  ripartite  tra  i  siti  di  cui all'art. 3 secondo quanto
previsto   nell'allegato  G;  tali  risorse  sono  destinate  in  via
prioritaria  al  finanziamento degli interventi di messa in sicurezza
d'emergenza  e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici
o  effettuati  in  danno  di  soggetti  inadempienti  da  parte delle
pubbliche amministrazioni.
  2.  L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le modalita',
le  condizioni  e  i  termini per l'erogazione dei finanziamenti sono
disciplinati  dalle regioni, anche mediante il ricorso agli strumenti
di  programmazione  negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della
legge  23  dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto previsto dal
precedente  articolo  5,  ed  in  particolare dei seguenti criteri di
finanziamento  e  modalita'  di  erogazione, salvo quanto previsto al
comma 3:
a) finanziamento  degli  interventi,  nel rispetto della priorita' di
   cui  al comma 1, all'approvazione dei relativi interventi di messa
   in  sicurezza, piani e progetti e previa approvazione del relativo
   quadro  economico  delle  spese  da  parte  della  regione,  o del
   commissario  delegato, relativo alle diverse fasi; la regione o il
   commissario  delegato provvedera' anche alle successive variazioni
   economiche  qualora  queste non comportino modifiche progettuali o
   di intervento;
b) erogazione dei finanziamenti per stati di avanzamento lavori nella
   esecuzione  degli  interventi,  sulla  base  di idonea verifica in
   corso d'opera, secondo quanto disciplinato dalle regioni;
c) rispetto  della  normativa  nazionale  e comunitaria in materia di
   affidamento  di  appalti  di  lavori  pubblici,  di  servizi  e di
   forniture  strumentali  alla  realizzazione  degli interventi, nel
   caso  in  cui  il  soggetto attuatore sia tenuto, nella scelta del
   contraente, all'applicazione della suddetta normativa;
d) concessione  dei  finanziamenti  ai  beneficiari  sulla base della
   valutazione   della  congruita'  dei  quadri  economici  di  spesa
   relativa  ai  singoli progetti approvati, nonche' di una relazione
   tecnico-economica  comprensiva  del cronogramma degli interventi e
   del termine di fine lavori.
  3.   Per   i  soggetti  pubblici  l'erogazione  avverra'  per  fasi
successive,  previa  verifica  in  corso d'opera e le regioni possono
concedere  anticipazioni  per  indagini  preliminari,  per  piani  di
caratterizzazione e per progettazione preliminare e definitiva.
 
          Note all'art. 6:
              - Il  comma  203  dell'art.  2  della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662  (Misure  di razionalizzazione della finanza
          pubblica), e' il seguente:
              "203.  Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
          di  soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano decisioni
          istituzionali   e   risorse   finanziarie  a  carico  delle
          amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province
          autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:
                a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
          la  regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
          il  soggetto  pubblico  competente  e  la  parte o le parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti  ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
                b) "Intesa  istituzionale  di  programma",  come tale
          intendendosi   l'accordo   tra   amministrazione  centrale,
          regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti
          si  impegnano  a collaborare sulla base di una ricognizione
          programmatica  delle  risorse  finanziarie disponibili, dei
          soggetti   interessati  e  delle  procedure  amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi  d'interesse  comune o funzionalmente collegati.
          La  gestione  finanziaria  degli interventi per i quali sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'   di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti  ed
          organismi  pubblici, anche operanti in regime privatistico,
          puo'  attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
          dall'art.  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          20 aprile 1994, n. 367;
                c) "Accordo   di   programma   quadro",   come   tale
          intendendosi  l'accordo  con  enti locali ed altri soggetti
          pubblici  e  privati  promosso  dagli organismi di cui alla
          lettera  b),  in  attuazione di una intesa istituzionale di
          programma  per  la definizione di un programma esecutivo di
          interventi  di interesse comune o funzionalmente collegati.
          L'accordo  di programma quadro indica in particolare: 1) le
          attivita'  e  gli  interventi da realizzare, con i relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli  adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
          dell'attuazione  delle  singole attivita' ed interventi; 3)
          gli  eventuali  accordi  di programma ai sensi dell'art. 27
          della   legge  8 giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze   di   servizi   o  convenzioni  necessarie  per
          l'attuazione   dell'accordo;  5)  gli  impegni  di  ciascun
          soggetto,   nonche'   del  soggetto  cui  competono  poteri
          sostitutivi  in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
          i  procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
          tra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo;  7) le risorse
          finanziarie   occorrenti   per   le  diverse  tipologie  di
          intervento,  a  valere  sugli stanziamenti pubblici o anche
          reperite  tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
          i  soggetti  responsabili per il monitoraggio e la verifica
          dei  risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
          per  tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
          atti  e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in attuazione
          dell'accordo   di   programma  quadro  sono  in  ogni  caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo di programma quadro
          possono  derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
          contabilita',     salve    restando    le    esigenze    di
          concorrenzialita'   e  trasparenza  e  nel  rispetto  della
          normativa  comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
          di  valutazione  di  impatto ambientale. Limitatamente alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte   adottate   dai  soggetti  pubblici  interessati
          territorialmente  e per competenza istituzionale in materia
          urbanistica  possono  comportare  gli effetti di variazione
          degli  strumenti  urbanistici  gia'  previsti dall'art. 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
                d) "Patto   territoriale",   come  tale  intendendosi
          l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da
          altri  soggetti  pubblici  o privati con i contenuti di cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi   caratterizzato   da   specifici  obiettivi  di
          promozione dello sviluppo locale;
                e) "Contratto  di  programma", come tale intendendosi
          il   contratto   stipulato  tra  l'amministrazione  statale
          competente,  grandi  imprese,  consorzi  di medie e piccole
          imprese  e  rappresentanze  di distretti industriali per la
          realizzazione   di  interventi  oggetto  di  programmazione
          negoziata;
                f) "Contratto  di  area",  come  tale intendendosi lo
          strumento  operativo, concordato tra amministrazioni, anche
          locali,  rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori di
          lavoro,  nonche'  eventuali altri soggetti interessati, per
          la  realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
          territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi
          indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta  del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica  e sentito il parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni
          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
          nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui
          all'obiettivo  1  del Regolamento CEE n. 2052/1988, nonche'
          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
          della   legge   14 maggio  1981,  n.  219,  che  presentino
          requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di
          disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o
          derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei
          contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
          trattamenti  retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma 9,
          lettera  c),  del  decreto-legge  9 ottobre  1989,  n. 338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389".