Art. 7.
                      Monitoraggio e controllo

  1.  Il  monitoraggio  sulla  attuazione  del Programma nazionale e'
svolto,  anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei
finanziamenti, dalle regioni, che si possono avvalere delle ARPA.
  2.  I  controlli  sulla  conformita'  degli  interventi ai progetti
approvati sono effettuati dalla provincia territorialmente competente
ai  sensi  dell'articolo 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999,
n. 471.
  3.   I   soggetti  beneficiari,  ogni  sei  mesi,  predispongono  e
trasmettono  alla  regione  territorialmente competente una relazione
sullo  stato  dei  lavori  che  ne  evidenzi  l'avanzamento  fisico e
finanziario.
  4.  Le  regioni  provvedono  annualmente a trasmettere al Ministero
dell'ambiente   una   relazione  sullo  stato  di  avanzamento  degli
interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
  5.  Il  Ministero  dell'ambiente,  anche avvalendosi dell'ANPA, ove
rilevi  gravi inadempienze da parte del soggetto beneficiano, propone
alla  regione  competente  l'adozione  delle procedure di revoca e di
riassegnazione  delle  risorse di cui al successivo articolo 8, comma
3.
 
          Note all'art. 7:
              - L'art.  12  del decreto ministeriale 25 ottobre 1999,
          n. 471, e' il seguente:
              "Art.  12  (Controlli). - 1. La documentazione relativa
          al  Piano della caratterizzazione, al Progetto preliminare,
          al   Progetto   definitivo,  comprensivo  delle  misure  di
          sicurezza, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni
          d'uso  e  delle  prescrizioni  eventualmente  dettate, sono
          trasmessi  alla  provincia  ai  fini dell'effettuazione dei
          controlli  sulla  conformita'  degli interventi ai progetti
          approvati.
              2.  Il  completamento  degli  interventi  di bonifica e
          ripristino  ambientale  e  la  conformita'  degli stessi al
          progetto  approvato sono accertati dalla provincia mediante
          apposita   certificazione  predisposta  in  conformita'  ai
          criteri  ed  ai  contenuti  indicati  nell'allegato  5.  Il
          completamento   degli  interventi  di  messa  in  sicurezza
          permanente  e  la  conformita'  degli  stessi  al  progetto
          approvato non puo' comunque essere accertato se non decorsi
          cinque anni dall'effettuazione del primo controllo ai sensi
          del comma 4.
              3.  La  certificazione  di  cui  al comma 2 costituisce
          titolo  per  lo  svincolo delle garanzie finanziarie di cui
          all'art. 10, comma 9.
              4.  Per  gli  interventi  di cui agli articoli 5 e 6 la
          provincia  e'  altresi'  tenuta  ad  effettuare controlli e
          verifiche   periodiche   sull'efficacia   delle  misure  di
          sicurezza adottate e degli interventi di messa in sicurezza
          permanente,  anche al fine di accertare, con cadenza almeno
          biennale,  che  le  caratteristiche  del sito sottoposto ai
          predetti  interventi siano corrispondenti alla destinazione
          d'uso  prevista e non comportino rischi per la salute e per
          l'ambiente,  tenuto anche conto delle conoscenze tecniche e
          scientifiche nel frattempo intervenute".