Art. 10.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Salvo  quanto  previsto  dal  successivo comma 2, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia
le  disposizioni  del  regolamento  approvato con decreto 11 dicembre
2000,  n.  375,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  293  del
6 dicembre 2000.
  2.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento e'
consentito  cedere  prodotti  non  denaturati  per  usi agricoli agli
utilizzatori  ad  un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e dell'IVA
alla  stessa  afferente  per  i  successivi centottanta giorni; entro
trenta  giorni  dalla  scadenza del termine fissato per la cessazione
della   predetta   commercializzazione,  gli  esercenti  impianti  di
deposito,   che  detengono  prodotti  petroliferi  non  denaturati  e
intendono  iniziare a commercializzare prodotti agricoli denaturati a
norma   dell'articolo   4,   adeguano   la   propria  attivita'  alle
disposizioni contenute nel presente regolamento.
  3.  Per la commercializzazione di prodotti non denaturati di cui al
comma 2, gli esercenti depositi commerciali assoggettati ad accisa ad
aliquota intera, osservano i seguenti adempimenti:
    a) prestano   cauzione,  secondo  le  modalita'  stabilite  dalle
disposizioni  sulla contabilita' generale dello Stato, commisurata al
30  per  cento dell'importo massimo del credito d'imposta maturato in
un semestre solare, prendendo a base per il computo la differenza tra
l'aliquota normale e quella ridotta di accisa;
    b) all'atto  della  vendita dei prodotti, annotano su libretto di
controllo  esibito  dai  soggetti ammessi al beneficio, distintamente
per  prodotto  le  quantita' di oli minerali vendute e la data in cui
viene  effettuata  la  cessione,  verificando  che i rifornimenti non
superino   l'assegnazione   determinata   dall'ufficio   regionale  o
provinciale  ed emettono fatture con separata indicazione dell'accisa
assolta e non addebitata;
    c) per  ciascun  soggetto  beneficiario riportano nel registro di
carico  e  scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del
decreto  del  Ministro  delle  finanze  25  marzo  1996,  n.  210,  e
successive  modificazioni,  distintamente dagli altri, i quantitativi
consegnati ed effettuano il totale giornaliero dei prodotti forniti;
    d) presentano  periodicamente  al  titolare  del deposito fiscale
fornitore  una  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28   dicembre   2000,   n.  445,  recante  per  ciascun  beneficiario
l'indicazione  dei quantitativi di prodotti petroliferi fatturati nel
periodo di riferimento e dell'importo del credito d'imposta maturato,
determinato  tenuto  conto  dell'aliquota  di accisa stabilita in via
generale  e  di quella ridotta prevista per ciascun tipo di prodotto;
tale  credito  viene  trasferito,  a conguaglio dei corrispettivi dei
prodotti  ritirati  al  titolare del deposito fiscale fornitore sopra
indicato  e da quest'ultimo viene esposto nelle proprie contabilita',
denunciato  all'atto  della  dichiarazione  periodica  delle  partite
immesse  in consumo ed utilizzato a scomputo dei versamenti di accisa
che sia tenuto ad effettuare. La dichiarazione sostitutiva e' posta a
corredo delle registrazioni fiscali.
  4.  I  soggetti  di cui all'articolo 2, comma 1, che detengono alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento giacenze di
prodotti  non  denaturati,  risultanti dal libretto di controllo, sui
quali e' stata corrisposta l'accisa nella misura ridotta prevista per
l'impiego  di prodotti in agricoltura, continuano ad utilizzarle fino
ad esaurimento.
 
          Nota  all'art.  10,  comma  1:      -  Il testo del decreto
          ministeriale  11 dicembre 2000, n. 375, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2000, n. 293.
          Note all'art. 10, comma 3:
              -  Per  i  riferimenti  del  decreto  ministeriale  del
          25 marzo  1996,  n. 210, si rimanda alla nota dell' art. 5,
          comma 2.
              -  Per il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  del 28 dicembre 2000, n. 445, si rimanda
          alla nota dell'art. 2, comma 7.