Art. 2.
    Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione
  1.  L'agevolazione  di  cui  all'articolo  1  compete  ai  seguenti
soggetti:
    a)  esercenti  le  attivita'  richiamate all'articolo 1, comma 1,
iscritti  ai  sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173 nel registro delle imprese di cui all'articolo
8  della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende
agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre
1999, n. 503;
    b) cooperative,  parimenti  iscritte  nel registro delle imprese,
costituite  tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento
in  comune  delle  medesime  attivita'  connesse  all'esercizio delle
singole imprese;
    c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
    d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
    e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.
  2.  Per  i  soggetti  indicati  al comma 1, lettere a), b) e c), le
agevolazioni competono per lo svolgimento delle attivita' agricole di
cui  all'articolo  29  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, nei limiti ivi
stabiliti,  compresi  gli  interventi  di manutenzione dei fondi e le
lavorazioni  agricole  preparatorie  di base; per i soggetti indicati
alla  lettera  d),  spettano  per  i  lavori eseguiti nell'ambito dei
propri comprensori e delle rispettive attivita' istituzionali; per le
imprese  agromeccaniche competono in relazione alle prestazioni, rese
in  favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese
e  registrate nell'anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle
attivita'  agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente
della   Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni.
  3.  Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun
anno,  i  soggetti  indicati al comma 1, lettera a) presentano, anche
per   il  tramite  delle  organizzazioni  di  categoria,  all'ufficio
incaricato  dalla  regione  o  dalle  province  autonome  di Trento e
Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per
l'agricoltura,  d'ora  in  avanti  denominato  "ufficio  regionale  o
provinciale",  competente  in  base  all'ubicazione  dei terreni, una
richiesta contenente i seguenti dati:
    a) le proprie generalita' ed il relativo domicilio o, se trattasi
di  persona  giuridica,  la  denominazione o ragione sociale, la sede
legale di essa, nonche' le generalita' del rappresentante legale;
    b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
    c) gli  estremi  di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  e
nell'anagrafe delle aziende agricole;
    d) le  macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature
che  intendono  utilizzare  specificandone,  per  quelle  soggette ad
immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad
immatricolazione,  il  numero  del telaio o del motore e, nel caso in
cui  esse  non siano di proprieta' dell'azienda, anche le generalita'
del proprietario delle stesse;
    e)  le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 3, che si
intendono  utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di
cui  alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne
chiede l'utilizzo;
    f) l'ubicazione   e   l'estensione   dell'azienda,   nonche'   la
ripartizione delle colture su di essa praticate;
    g) la  dichiarazione  dei  lavori  connessi alle attivita' di cui
all'articolo  1,  comma  1,  che  si  intendono  eseguire  nel  corso
dell'anno,   riferiti   a  colture,  superfici  o  quantita'  su  cui
intervenire,  con  distinta  indicazione  di  quelli che si intendono
affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase
di  rendicontazione annuale, le generalita' del titolare dell'impresa
incaricata,  nonche'  la  ragione  sociale e la relativa sede legale.
Devono   altresi'   risultare  distintamente  le  lavorazioni,  anche
stagionali,  eseguite  con l'impiego di energia elettrica, nonche' le
lavorazioni,  anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gli
oli  minerali indicati all'articolo 1, comma 1, con l'applicazione di
trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero combustibili
diversi,  affinche'  se  ne  tenga  conto  nella  determinazione  dei
quantitativi spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
  4.  Nella richiesta di cui al comma 3, possono essere omessi i dati
di  cui  alla lettera f) risultanti dal repertorio notizie economiche
ed  amministrative  (REA)  previsto  dall'articolo 9  del decreto del
Presidente  della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso
riferimento;  le  richieste  relative  agli anni successivi al primo,
qualora  i  dati  dichiarati  dall'azienda istante rimangano immutati
rispetto  alla  richiesta iniziale, potranno essere sostituite da una
dichiarazione  attestante  che  i dati e le notizie gia' forniti sono
validi  anche per l'anno in cui si rinnova la richiesta di ammissione
al beneficio.
  5.  Le  cooperative  indicano  nella richiesta di cui al comma 3, i
dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) ed allegano l'elenco
nominativo  dei  soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi
di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione
della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed
i  lavori  che  intendono  eseguire  riferiti  a colture, superfici o
quantita' su cui intervenire.
  6.  Le  aziende  agricole delle istituzioni pubbliche producono, in
allegato  alla richiesta contenente i dati di cui al comma 3, lettere
a),  b),  d),  e),  f)  e  g),  una dichiarazione dalla quale risulti
l'attivita' che da' titolo per l'accesso all'agevolazione.
  7.  I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato
alla richiesta contenente i dati elencati al comma 3, lettere a), b),
d), e), f), g) e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di
iscrizione  nel  registro  delle  imprese di cui alla lettera c), una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  resa  ai  sensi
dell'articolo 47  del  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia di documentazione amministrativa approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dalla   quale  risulti  l'attivita'  che  da'  titolo  per  l'accesso
all'agevolazione.
  8.  Le  imprese  agromeccaniche  possono richiedere un'assegnazione
entro  il  limite  dei  quantitativi  di prodotti assegnati nell'anno
precedente;   possono,   altresi',  richiedere  nel  corso  dell'anno
ulteriori  assegnazioni  previo  rendiconto dei consumi di carburante
gia' assegnato.
  9.  Ai  fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da
effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta e' allegata
la   documentazione   comprovante  la  conduzione,  che  puo'  essere
costituita   anche   dalla   dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero
congiuntamente,   nella   quale   vengono  indicati  gli  estremi  di
registrazione  del  contratto  di  affitto,  ove  sussista  l'obbligo
tributario.  Nel  caso di registrazione effettuata ai sensi del comma
3-bis  aggiunto  all'articolo 17  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26 aprile 1986, n. 131, dall'articolo 7, comma 8, lettera
b),  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  congiuntamente  alla
predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', e' allegato
formale  atto  di  impegno  ad  effettuare  la  debita  registrazione
mediante   la  denuncia  annuale  ed  a  comunicare  gli  estremi  di
registrazione della denuncia stessa non appena disponibili.
  10.  Per  la  conduzione  da  parte della stessa azienda di terreni
ubicati  in  piu' province appartenenti a diverse regioni, i soggetti
interessati   presentano   unica   istanza  all'ufficio  regionale  o
provinciale  ricadente  nel  territorio  della  Camera  di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  presso  la  quale  risultano
iscritti negli elenchi previsti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  11.   Le  variazioni  dei  dati  dichiarati,  ivi  comprese  quelle
conseguenti   al  verificarsi  di  eventi  di  carattere  eccezionale
adeguatamente  documentati,  sono  oggetto  di apposita comunicazione
integrativa  della  richiesta  da  presentare entro trenta giorni dal
verificarsi  della variazione, per i conseguenti adempimenti. In caso
di  decesso  del  titolare  dell'azienda, ne viene data comunicazione
all'ufficio  regionale  o  provinciale entro sei mesi dal verificarsi
dell'evento, per i conseguenti adempimenti.
  12.  I dati di cui al comma 3 possono essere omessi dal richiedente
se  registrati  nell'anagrafe  delle aziende agricole; in tal caso e'
sufficiente  nella  richiesta fare riferimento a detta registrazione.
Le  variazioni  di  cui  al  comma  11  si  considerano effettuate se
comunicate  all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro
invio   all'ufficio  regionale  o  provinciale  senza  oneri  per  il
richiedente.
 
          Note all'art. 2, comma 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  1, del decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nella note alle
          premesse.
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 della legge 29 dicembre
          1993, n. 580, si veda nelle note alle premesse.
              -  Per  i  riferimenti del decreto del Presidente della
          Repubblica  1  dicembre  1999, n. 503, si rimanda alle note
          alle premesse.
          Nota all'art. 2, comma 2:
              -  Per il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, si veda nelle
          note alle premesse.
          Nota all'art. 2, comma 4:
              - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
          Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e il seguente:
              "Art.   9   (Repertorio   delle  notizie  economiche  e
          amministrative).  -  1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
          lettera  d),  della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio
          e'  istituito  il  repertorio  delle  notizie economiche ed
          amministrative (REA).
              2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
                a)  gli  esercenti  tutte  le  attivita' economiche e
          professionali  la cui denuncia alla camera di commercio sia
          prevista   dalle   norme  vigenti,  purche'  non  obbligati
          all'iscrizione   in   albi   tenuti  da  ordini  o  collegi
          professionali;
                b) gli  imprenditori  con  sede principale all'estero
          che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
              3.   Il   REA   contiene   le   notizie  economiche  ed
          amministrative  per  le  quali e' prevista la denuncia alla
          camera  di  commercio e la relativa utilizzazione dal regio
          decreto  20 settembre  1934,  n.  2011,  dal  regio decreto
          4 gennaio  1925,  n.  29,  dall'art.  29  del decreto-legge
          28 febbraio  1983,  n.  55,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
          esclusione  di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro      (dell'industria,      del     commercio     e
          dell'artigianato),  d'intesa  con il Ministro delle risorse
          agricole,  alimentari  e forestali per la parte riguardante
          le  imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere
          economico,  statistico,  amministrativo  che l'ufficio puo'
          acquisire,  invece  che  dai  privati,  direttamente  dagli
          archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di
          pubblici   servizi   secondo   le  norme  vigenti,  nonche'
          dall'archivio  statistico delle imprese attive costituito a
          norma  del  regolamento  CEE  n.  2186  del 22 luglio 1993,
          purche'  non  coperte dal segreto statistico. Con lo stesso
          decreto   sono  stabilite  modalita'  semplificate  per  la
          denuncia   delle   notizie   di   carattere   economico  ed
          amministrativo  da  parte  dei soggetti iscritti o annotati
          nelle sezioni speciali.
              4.   L'esercente   attivita'   agricole  deve  altresi'
          indicare,  qualora  non  compresi  negli  archivi di cui al
          comma  3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
          terreni  con  i relativi dati catastali, la tipologia degli
          allevamenti  del bestiame, secondo il modello approvato con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto con il Ministro delle
          risorse   agricole,  alimentari  e  forestali,  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              5.  Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
          rispetto    delle   norme   vigenti.   L'ufficio   provvede
          all'inserimento  nella memoria elettronica del REA dei dati
          contenuti   nella  denuncia,  redatta  secondo  il  modello
          approvato dal Ministro".
          Note all'art. 2, comma 7:
              -  Il  testo  dell'art.  47  del decreto del Presidente
          della   Repubblica   del   28 dicembre  2000,  n.  445,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001,
          n. 42.
              -   Testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in materia di documentazione amministrativa.
          (Testo A), e' il seguente:
              "Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.".
          Note all'art. 2, comma 9:
              -  Il  testo  dell'art. 17, comma 3-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  del  26  aprile 1986, n. 131
          (approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti   l'imposta   di  registro),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del 30 aprile 1986, n. 99, S.O., e' il
          seguente:
              "3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non
          formati per atto, pubblico o scrittura privata autenticata,
          l'obbligo   della   registrazione   puo'   essere   assolto
          presentando   all'ufficio   del  registro,  entro  il  mese
          di febbraio,  una  denuncia in doppio originale relativa ai
          contratti  in essere nell'anno precedente. La denuncia deve
          essere   sottoscritta  e  presentata  da  una  delle  parti
          contraenti  e  deve contenere le generalita' e il domicilio
          nonche'  il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo
          e  la  data  di  stipulazione,  l'oggetto, il corrispettivo
          pattuito e la durata del contratto".
              - Il testo dell'art. 7, comma 8 della legge 23 dicembre
          1998, n. 448, e' il seguente:
              "8.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art.   13,   al   comma  1,  dopo  la  parola:
          "richiesta  ,  sono  inserite  le seguenti: ", salvo quanto
          disposto  dall'art.  17,  comma  3-bis,  ;  al comma 2 sono
          aggiunte,  infine,  le  parole:  ",  salvo  quanto disposto
          dall'art. 17, comma 3-bis. ;
                b) all'art.  17,  dopo  il  comma  3,  e' aggiunto il
          seguente:
                  "3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici
          non   formato   per   atto  pubblico  o  scrittura  privata
          autenticata,  l'obbligo  della  registrazione  puo'  essere
          assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese
          di febbraio,  una  denuncia in doppio originale relativa ai
          contratti  in essere nell'anno precedente. La denuncia deve
          essere   sottoscritta  e  presentata  da  una  delle  parti
          contraenti  e  deve contenere le generalita' e il domicilio
          nonche'  il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo
          e  la  data  di  stipulazione,  l'oggetto, il corrispettivo
          pattuito e la durata del contratto. ".
              -  Il  testo  della  legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1994,
          n. 7.