Art. 7.
          Adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale
  1.  L'ufficio regionale o provinciale esamina le dichiarazioni rese
ai  sensi  dell'articolo  6, unitamente alla documentazione allegata,
controlla  che  i  quantitativi  di  oli  minerali  dichiarati  siano
compresi nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 3, verifica le
rimanenze  di prodotti dichiarate ed effettua eventuali raffronti con
i  dati  relativi  alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto
anche comunitari. L'accertamento e' altresi' finalizzato a verificare
che  per  le  stesse  lavorazioni effettuate sui medesimi terreni non
risultino duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.
  2.  Oltre  ai  controlli  di  cui al comma 1 del presente articolo,
l'ufficio  regionale  o  provinciale,  avvalendosi dei poteri ad esso
conferiti,  verifica  la  corrispondenza  tra  quanto  risulta  nelle
richieste  di assegnazione presentate ai sensi dell'articolo 2, comma
3  e  8 e nelle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 6 e quanto
effettivamente  realizzato  e vigila sull'effettivo svolgimento delle
attivita' per le quali e' stata richiesta l'ammissione al beneficio.
  3.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'articolo 331  del  codice di
procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro
emergano  irregolarita',  l'ufficio  regionale  o  provinciale ne da'
immediata   comunicazione  all'UTF  territorialmente  competente  che
provvede ai successivi adempimenti.
 
          Nota  all'art. 7, comma 3:     - Il testo dell'art. 331 del
          codice di procedura penale, e' il seguente:
              "Art.  331  (Denuncia  da parte di pubblici ufficiali e
          incaricati  di  un  pubblico  servizio).  - 1. Salvo quanto
          stabilito   dall'art.  347,  i  pubblici  ufficiali  e  gli
          incaricati  di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
          causa  delle  loro  funzioni  e  del  loro  servizio, hanno
          notizia  di  un reato perseguibile di ufficio, devono farne
          denuncia  per iscritto, anche quando non sia individuata la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
              2.  La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
          al   pubblico   ministero  o  a  un  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
              3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il   medesimo   fatto,   esse   possono  anche  redigere  e
          sottoscrivere un unico atto.
              4.   Se   nel   corso   di  un  procedimento  civile  o
          amministrativo,   emerge   un   fatto  nel  quale  si  puo'
          configurare  un  reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico Ministero".