Art. 8.
                        Verifiche e controlli
  1.  I  funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla
Guardia  di  finanza,  per l'accertamento della corretta applicazione
delle disposizioni di cui al presente regolamento, eseguono controlli
nei  confronti  dei  soggetti  indicati  all'articolo  2,  comma 1, e
verifiche  ai depositi indicati all'articolo 5, comma 1, del presente
regolamento avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18
del testo unico.
  2.  Per  l'esecuzione  delle indagini di cui al comma precedente, i
funzionari  dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia
di   finanza   possono   avvalersi  anche  della  collaborazione  dei
funzionari dell'ufficio regionale o provinciale.
 
          Nota  all'art.  8:      -  Per  il  testo  dell'art. 18 del
          decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504, si rimanda
          alle note alle premesse.