Art. 2.
                          Norme transitorie

  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1 non si applicano alle
vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al
consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  2.  Fino  al  30 giugno  2002,  le disposizioni di cui all'articolo
1519-septies  del  codice  civile,  introdotto  dall'articolo  1  del
presente  decreto,  non  si applicano ai prodotti immessi sul mercato
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei  Ministri  e,  ad interim, Ministro
                              degli affari esteri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli