Art. 2. Norme transitorie 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attivita' produttive Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli