Art. 3.
  1.  All'articolo  2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  La  condizione  di  cui  all'articolo  1, comma 2, lettera c),
dev'essere  comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il
servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio
del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti
l'eventuale  attivita'  lavorativa  precedentemente  svolta,  nonche'
l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
  3.   Le   Regioni   definiscono   gli   indirizzi   operativi   per
l'accertamento  e  la verifica dello stato di disoccupazione da parte
dei servizi competenti.
  4.   La   verifica   dell'effettiva   permanenza   nello  stato  di
disoccupazione  e'  effettuata dai servizi competenti con le seguenti
modalita':
    a) sulla  base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di
altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
    b) in  relazione  al  rispetto  delle  misure  concordate  con il
disoccupato.";
    b) al  comma  5,  le  parole:  "20  ottobre  1998,  n. 403." sono
sostituite  dalle  seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.";
    c)  al  comma  6,  la  parola:  "inferiori"  e'  sostituita dalla
seguente: "fino";
    d) il comma 7 e' soppresso.
  2.   Gli  interessati  all'accertamento  della  condizione  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso
il  servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto ed a rendere la
dichiarazione  di  cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni di
disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa prestate ai
sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i
servizi competenti.
 
          Note all'art. 3:
              -   Il   testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo
          21 aprile  2000,  n.  181,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente:
              "Art.  2  (Stato di disoccupazione). - 1. La condizione
          di   cui   all'art.  1,  comma  2,  lettera c),  dev'essere
          comprovata  dalla  presentazione dell'interessato presso il
          servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il
          domicilio  del medesimo, accompagnata da una dichiarazione,
          ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attivita'
          lavorativa   precedentemente  svolta,  nonche'  l'immediata
          disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
              2.  In  sede di prima applicazione del presente decreto
          gli  interessati  all'accertamento  della condizione di cui
          all'art.  1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi
          presso   il   servizio   competente  per  territorio  entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
              3.  Le  regioni definiscono gli indirizzi operativi per
          l'accertamento  e la verifica dello stato di disoccupazione
          da parte dei servizi competenti.
              4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di
          disoccupazione  e' effettuata dai servizi competenti con le
          seguenti modalita':
                a) sulla   base   delle   comunicazioni   di  cui  al
          successivo art. 4-bis o di altre informazioni fornite dagli
          organi di vigilanza;
                b)  in  relazione al rispetto delle misure concordate
          con il disoccupato.
              5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  e i gestori di pubblici servizi, lo stato di
          disoccupazione   e'  comprovato  con  dichiarazioni,  anche
          contestuali  all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In
          tali  casi, nonche' in quelli di cui al comma 1, si applica
          il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre
          2000, n. 445.
              6.  La  durata dello stato di disoccupazione si calcola
          in  mesi  commerciali.  I  periodi  fino a giorni quindici,
          all'interno  di  un  unico mese, non si computano, mentre i
          periodi  superiori  a  giorni quindici si computano come un
          mese intero.
              7. (comma soppresso).".
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445 (Testo unico delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
          amministrativa.  Testo  A),  e'  pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio
          2001.
              -  Per  il  testo dell'art. 1, comma 2, lettera c), del
          decreto  legislativo  n. 181 del 2000, si veda l'art. 1 del
          presente decreto.