Articolo 9
  (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche)

   1.  Ai  fini  del  rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio  di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni;

a) il  progetto  di  discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate
   dal presente decreto e dagli allegati 1 e 2;
b) la  gestione  operativa  della  discarica  sia  affidata a persone
   fisiche  tecnicamente  competenti;  in  particolare,  il personale
   addetto   deve  avere  una  adeguata  formazione  professionale  e
   tecnica;
c) il  piano di sorveglianza e controllo di cui all'articolo 8, comma
   1,  lettera  i),  contenga  le misure necessarie per prevenire gli
   incidenti e limitarne le conseguenze;
d) il  richiedente  abbia  prestato  le  garanzie finanziarie o altre
   equivalenti, ai sensi dell'articolo 14;
e) il  progetto  di  discarica  sia  coerente  con le previsioni ed i
   contenuti  del  piano  regionale  di  gestione  dei rifiuti di cui
   all'articolo  22  del  decreto  legislativo  n.  22  del  1997,  e
   successive modificazioni, ove esistente;
f) il  progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la
   chiusura;
g) il    richiedente   si   impegni   ad   eseguire   preliminarmente
   all'avviamento  dell'impianto  una  campagna di monitoraggio delle
   acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2.

   2.  Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova
discarica,  l'autorita'  territorialmente  competente verifica che la
discarica  soddisfi  le  condizioni  e  le prescrizioni alle quali e'
subordinato   il   rilascio   dell'autorizzazione  medesima.  L'esito
dell'ispezione  non comporta in alcun modo una minore responsabilita'
per    il    gestore    relativamente   alle   condizioni   stabilite
dall'autorizzazione.
   3.  L'esito  positivo  dell'ispezione  costituisce  condizione  di
efficacia dell'autorizzazione all'esercizio.
   4. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al
rinnovo  dell'autorizzazione,  nonche'  ai  successivi controlli sono
poste  a  carico  dei richiedenti in relazione al costo effettivo del
servizio,  secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con disposizioni
regionali.
 
          Note all'art. 9:
              - Per  il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note
          alle premesse. Per l'art. 22, vedi note all'art. 5.