Art. 18
                        (Codici di condotta)

   1.   Le   associazioni   o   le   organizzazioni  imprenditoriali,
professionali  o  di  consumatori  promuovono l'adozione di codici di
condotta  che  trasmettono al Ministero delle attivita' produttive ed
alla  Commissione  Europea,  con  ogni  utile informazione sulla loro
applicazione  e  sul  loro  impatto  nelle  pratiche  e  consuetudini
relative al commercio elettronico.
   2. Il codice di condotta, se adottato, e' reso accessibile per via
telematica  e  deve  essere  redatto,  oltre che in lingua italiana e
inglese, almeno in un'altra lingua comunitaria.
   3.  Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la
protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana.