Art. 8
     (Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale)

   1.  In  aggiunta  agli obblighi informativi previsti per specifici
beni  e  servizi,  le  comunicazioni commerciali che costituiscono un
servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte integrante,
devono   contenere,   sin   dal   primo  invio,  in  modo  chiaro  ed
inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:

a) che si tratta di comunicazione commerciale;
b) la  persona fisica o giuridica per conto della quale e' effettuata
   la comunicazione commerciale;
c) che  si  tratta  di  un'offerta promozionale come sconti, premi, o
   omaggi e le relative condizioni di accesso;
d) che  si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e
   le relative condizioni di partecipazione.