Art. 7.
         Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente
              della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
  1.  L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357
del 1997 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  6  (Zone di protezione speciale). - 1. La rete "Natura 2000"
comprende  le  Zone  di  protezione speciale previste dalla direttiva
79/409/CEE  e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
  2.  Gli  obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche
alle zone di protezione speciale di cui al comma 1.».
 
          Note all'art. 7:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse.
              -  La direttiva 79/409/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L. 103 del 25 aprile 1979.
              -  La  legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: «Norme per
          la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma e per il
          prelievo venatorio». L'art. 1, comma 5, cosi' recita:
              «5.  Le  regioni  e  le province autonome in attuazione
          delle  citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE
          provvedono  ad  istituire  lungo  le  rotte  di  migrazione
          dell'avifauna,  segnalate  dall'Istituto  nazionale  per la
          fauna  selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla
          data  di  entrata  in  vigore della presente legge, zone di
          protezione    finalizzate    al    mantenimento   ed   alla
          sistemazione,  conforme  alle  esigenze  ecologiche,  degli
          habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono
          al  ripristino  dei  biotopi distrutti e alla creazione dei
          biotopi.   Tali   attivita'  concernono  particolarmente  e
          prioritariamente  le specie di cui all'elenco allegato alla
          citata  direttiva  79/409/CEE, come sostituito dalle citate
          direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle
          regioni  e  delle  province  autonome  per  un anno dopo la
          segnalazione  da parte dell'Istituto nazionale per la fauna
          selvatica,  provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa,
          il  Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro
          dell'ambiente».