Art. 10
             Informazioni per la demolizione e codifica

  1.  Il  produttore  del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul
mercato  dello  stesso  veicolo,  mette  a disposizione dei centri di
raccolta  le  pertinenti informazioni per la demolizione, sotto forma
di  manuale  o  su  supporto  informatico.  Tali  informazioni devono
consentire  di  identificare  i  diversi  componenti  e materiali del
veicolo  e  l'ubicazione  di  tutte  le  sostanze  pericolose in esso
presenti.
  2.  Fermo  restando  il  rispetto delle norme vigenti in materia di
riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti
del  veicolo  mette  a  disposizione  dei centri di raccolta adeguate
informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei
componenti che possono essere reimpiegati.
  3.  Il  produttore  del  veicolo,  in  accordo con il produttore di
materiali   e   di   componenti,  utilizza,  per  detti  materiali  e
componenti,   le   norme   di   codifica   previste  dalla  decisione
2003/138/CE.
 
          Nota all'art. 10:
              -  La decisione 2003/138/CE e' pubblicata nella GUCE n.
          L 053 dell'8 febbraio 2003.