Art. 11
               Trasmissione di dati e di informazioni

  1.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro  delle  attivita'  produttive  trasmettono  alla Commissione
delle  Comunita'  europee,  ogni  tre  anni  ed entro nove mesi dalla
scadenza  del  periodo  di  tre  anni  preso  in esame, una relazione
sull'applicazione    delle   disposizioni   del   presente   decreto,
utilizzando  i  dati  comunicati  dall'APAT, ai sensi del comma 4. La
prima  comunicazione  riguarda il periodo di tre anni che decorre dal
21 aprile 2002.
  2.  Entro  il  31 marzo di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, il
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti trasmette all'APAT i
dati   relativi  alle  immatricolazioni  di  nuovi  veicoli  avvenute
nell'anno  solare precedente, i dati pervenuti dai centri di raccolta
relativi  ai  veicoli  fuori  uso  ad essi consegnati, nonche' i dati
relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA.
  3. I soggetti che effettuano le attivita' di raccolta, di trasporto
e  di  trattamento  dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e
materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso
ed  ai  pertinenti  materiali  e componenti sottoposti a trattamento,
nonche'  i  dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai compo-nenti
ottenuti  ed  avviati  al  reimpiego,  al  riciclaggio e al recupero,
utilizzando  il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla
legge  25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, che, a tal
fine,  e'  integrato  da  una  specifica  sezione da adottare, con le
modalita'  previste  dall'articolo 6, comma 2-bis, della citata legge
n.  70 del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  4.  L'APAT  trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio,  con  cadenza annuale, una relazione contenente i dati di
cui ai commi 2 e 3.
  5.  A  decorrere dall'anno 2003, gli operatori economici pubblicano
annualmente e rendono disponibili all'Albo nazionale delle imprese di
cui all'articolo 8, comma 4, le informazioni riguardanti:
    a)  la  costruzione  del  veicolo  e  dei relativi componenti che
possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati;
    b)  il  corretto  trattamento,  sotto  il profilo ambientale, del
veicolo  fuori  uso,  con  particolare  riferimento alla rimozione di
tutti i liquidi ed alla demolizione;
    c)   l'ottimizzazione   delle   possibilita'   di  reimpiego,  di
riciclaggio  e  di  recupero  del  veicolo  fuori  uso e dei relativi
componenti;
    d) i progressi conseguiti in materia di recupero e di riciclaggio
al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti
costituiti dai relativi componenti e materiali.
  6.  Il  produttore del veicolo rende accessibili all'acquirente del
veicolo  le  informazioni  di  cui  al  comma  5,  includendole nelle
pubblicazioni  promozionali  utilizzate  per  la  commercializzazione
dello stesso veicolo.