Art. 11 Trasmissione di dati e di informazioni 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attivita' produttive trasmettono alla Commissione delle Comunita' europee, ogni tre anni ed entro nove mesi dalla scadenza del periodo di tre anni preso in esame, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati comunicati dall'APAT, ai sensi del comma 4. La prima comunicazione riguarda il periodo di tre anni che decorre dal 21 aprile 2002. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'APAT i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati pervenuti dai centri di raccolta relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati, nonche' i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA. 3. I soggetti che effettuano le attivita' di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche' i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai compo-nenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, che, a tal fine, e' integrato da una specifica sezione da adottare, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2-bis, della citata legge n. 70 del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati di cui ai commi 2 e 3. 5. A decorrere dall'anno 2003, gli operatori economici pubblicano annualmente e rendono disponibili all'Albo nazionale delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, le informazioni riguardanti: a) la costruzione del veicolo e dei relativi componenti che possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati; b) il corretto trattamento, sotto il profilo ambientale, del veicolo fuori uso, con particolare riferimento alla rimozione di tutti i liquidi ed alla demolizione; c) l'ottimizzazione delle possibilita' di reimpiego, di riciclaggio e di recupero del veicolo fuori uso e dei relativi componenti; d) i progressi conseguiti in materia di recupero e di riciclaggio al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali. 6. Il produttore del veicolo rende accessibili all'acquirente del veicolo le informazioni di cui al comma 5, includendole nelle pubblicazioni promozionali utilizzate per la commercializzazione dello stesso veicolo.