Art. 12
                          Accordi volontari

  1.  Fatti  salvi  i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente
decreto,  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto  con il Ministro delle attivita' produttive, puo' stipulare,
con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma
per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1,
all'articolo  5,  comma  1,  all'articolo 7, comma 2, all'articolo 8,
comma  1, lettere a), b), c), d) ed e), all'articolo 10, commi 1, 2 e
3,  ed  all'articolo  11,  commi  5  e  6,  nonche'  per precisare le
modalita'  di  applicazione dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti
accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:
    a) avere forza vincolante;
    b)  specificare  gli  obiettivi  e  le  corrispondenti  scadenze,
nonche'  le  modalita'  per  il  monitoraggio  ed  il  controllo  dei
risultati raggiunti;
    c)  essere  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e comunicati alla Commissione delle Comunita' europee;
    d)   prevedere   l'accessibilita'   al   pubblico  dei  risultati
conseguiti.