Art. 12 Accordi volontari 1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo' stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, ed all'articolo 11, commi 5 e 6, nonche' per precisare le modalita' di applicazione dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i seguenti requisiti: a) avere forza vincolante; b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonche' le modalita' per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti; c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle Comunita' europee; d) prevedere l'accessibilita' al pubblico dei risultati conseguiti.