Art. 13
                              Sanzioni

  1.  Chiunque effettua attivita' di gestione dei veicoli fuori uso e
dei  rifiuti  costituiti  dei  relativi  componenti  e  materiali  in
violazione  dell'articolo  6, comma 2, e' punito con l'arresto da sei
mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
  2.  Chiunque  viola  la  disposizione  dell'articolo 5, comma 1, e'
punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 1.000 euro a
5.000 euro.
  3.   In   caso   di   mancata  consegna  del  certificato  o  della
dichiarazione  di cui all'articolo 5, comma 6, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i
suddetti  documenti  risultino  inesatti  o  non  conformi  a  quanto
stabilito  nel  presente  decreto,  si applicano le medesime sanzioni
ridotte della meta'.
  4. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e
11,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
5.000 euro.
  5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di
veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9 e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
  6. In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10,
commi  1  e  3,  si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 euro a 25.000 euro.
  7.  Chiunque  non  effettua la comunicazione prevista dall'articolo
11,  comma  4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, e' punito
con  la  sanzione  pecuniaria  amministrativa  da 3.000 euro a 18.000
euro.
  8.  Per  l'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste  dal  presente  decreto  e  per la destinazione dei relativi
proventi  si  applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 
          Nota all'art. 13:
              -  Per  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          vedi  note  alle  premesse.  Gli  artt.  55  e 55-bis cosi'
          recitano:
              "Art. 55 (Competenza e giurisdizione). - 1. Fatte salve
          le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,
          in  materia  di accertamento degli illeciti amministrativi,
          all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie
          previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel
          cui   territorio   e'  stata  commessa  la  violazione,  ad
          eccezione  delle  sanzioni  previste dall'art. 50, comma 1,
          per le quali e' competente il Comune.
              2.   Avverso  le  ordinanze-ingiunzione  relative  alle
          sanzioni  amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il
          giudizio   di   opposizione   di  cui  all'art.  23,  legge
          24 novembre 1981, n. 689.
              3.  Per  i  procedimenti  penali  pendenti alla data di
          entrata   in   vigore   del  presente  decreto  l'autorita'
          giudiziaria,   se   non   deve   pronunziare   decreto   di
          archiviazione  o  sentenza  di  proscioglimento, dispone la
          trasmissione  degli  atti  agli enti indicati al comma 1 ai
          fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.".
              "Art.  55-bis  (Proventi  delle sanzioni amministrative
          pecuniarie).  - 1. I proventi delle sanzioni amministrative
          pecuniarie  per  le  violazioni  del  presente decreto sono
          devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle
          funzioni  di controllo in materia ambientale, fatti salvi i
          proventi  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie di cui
          all'art. 50, comma 1, che sono devoluti ai comuni.".