Art. 14.
                      Disposizioni finanziarie

  1. Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo
6,   comma  5,  nonche'  quelli  derivanti  dallo  svolgimento  delle
prestazioni  e  dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici
in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti
destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del
servizio.   Con  disposizioni  regionali,  sentiti  gli  enti  locali
interessati, sono determinate le tariffe a copertura di detti oneri e
le relative modalita' di versamento.
  2.   Le   pubbliche   amministrazioni,   ivi   incluse  le  regioni
interessate,   provvedono   all'attuazione   del   presente   decreto
nell'ambito  delle proprie attivita' istituzionali e delle risorse di
bilancio allo scopo finalizzate.