Art. 14. Disposizioni finanziarie 1. Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 6, comma 5, nonche' quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe a copertura di detti oneri e le relative modalita' di versamento. 2. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.