Art. 15
                  Disposizioni transitorie e finali

  1.   Il   titolare  del  centro  di  raccolta  o  dell'impianto  di
trattamento  in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  entro  sei  mesi  dalla  stessa data, presenta alla regione
competente  per territorio doman-da di autorizzazione corredata da un
progetto  di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente
decreto.   Detto  progetto  comprende  un  piano  per  il  ripristino
ambientale  dell'area  utilizzata,  da  attuare  alla  chiusura dello
stesso impianto.
  2.  La  regione,  entro  i  termini  stabiliti dall'articolo 27 del
decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conclude il procedimento
e  si  pronuncia  in  merito  al  progetto di adeguamento. In caso di
approvazione  del  progetto,  la  regione  autorizza  l'esercizio dei
relativi  lavori,  stabilendone  le  modalita'  di  esecuzione  ed il
termine  per  la  conclusione,  che  non  puo'  essere, in ogni caso,
superiore  a  18  mesi,  a  decorrere  dalla data di approvazione del
progetto.
  3.  Nel  caso  in  cui,  in  sede  di  procedimento, emerge che non
risultano  rispettati  i  soli requisiti relativi alla localizzazione
dell'impianto  previsti dal presente decreto, la regione autorizza la
prosecuzione dell'attivita', stabilendo le prescrizioni necessarie ad
assicurare  la  tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive
la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.
  4.  La  provincia  competente  per territorio, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'ispezione
degli   impianti   in  esercizio  alla  stessa  data  che  effettuano
l'attivita'  di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di
cui  all'articolo 6, comma 5, al fine di verificare il rispetto delle
norme  tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal presente
decreto  e,  se  necessario,  stabilisce  le modalita' ed i tempi per
conformarsi   a   dette   prescrizioni,   consentendo,   nelle   more
dell'adeguamento,  la prosecuzione dell'attivita'. In caso di mancato
adeguamento   nei  modi  e  nei  termini  stabiliti,  l'attivita'  e'
interrotta.
  5.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8, le
disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo
stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:
    a)  a  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto,  per  i  veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio
2002;
    b)  dal  1°  gennaio  2007,  per  i  veicoli  immessi sul mercato
anteriormente al 1° luglio 2002.
  6.  L'entita'  della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 28
del  decreto  legislativo  n.  22  del 1997 puo' essere ridotta se il
centro  di  raccolta  e  l'impianto di trattamento sono registrati ai
sensi del Regolamento (CE) n. 761/01.
  7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in
occasione  dello  svolgimento  delle  operazioni  di  trattamento del
veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la
sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III.
  8.  Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori
uso  sono  cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attivita'
di  autoriparazione,  di  cui  alla  legge 5 febbraio 1992, n. 122, e
successive  modificazioni,  e  sono  utilizzate  se  sottoposte  alle
operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da
parte   delle   imprese   esercenti  attivita'  autoriparazione  deve
risultare da fatture rilasciate al cliente.
  10.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  le  disposizioni dell'articolo 46 del decreto legislativo n.
22  del  1997 non si applicano ai veicoli individuati all'articolo 1,
comma 1, e definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a).
  11.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  di  concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  si  provvede ad integrare,
modificare  ed  aggiornare  gli  allegati  del  presente  decreto  in
conformita' alle modifiche intervenute in sede comunitaria.
  12. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia
di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento  e  di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in
vigore  della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma,   da   adottarsi   nel   rispetto   dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 giugno 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Sirchia, Ministro della salute
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 15:
              -  Per  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          gli artt. 27 e 28, vedi note all'art. 3.
              -  Per il Regolamento (CE) n. 761/01 vedi note all'art.
          6.
              -  Per  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          vedi note alle premesse. L'art. 80 cosi' recita:
              "Art.   80   (Revisioni).   -   1.  Il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  stabilisce,  con  propri
          decreti,   i   criteri,   i   tempi   e  le  modalita'  per
          l'effettuazione  della  revisione generale o parziale delle
          categorie  di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine
          di  accertare  che  sussistano  in  essi  le  condizioni di
          sicurezza  per  la  circolazione e di silenziosita' e che i
          veicoli   stessi   non   producano   emanazioni  inquinanti
          superiori  ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto
          stabilito  nei  commi  8 e seguenti, sono effettuate a cura
          degli  uffici  competenti  del Dipartimento per i trasporti
          terrestri.  Nel  regolamento sono stabiliti gli elementi su
          cui   deve  essere  effettuato  il  controllo  tecnico  dei
          dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli
          e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa
              2.  Le  prescrizioni  contenute  nei decreti emanati in
          applicazione  del  comma  1  sono  mantenute in armonia con
          quelle  contenute  nelle  direttive della Comunita' europea
          relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
              3.  Per  le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
          trasporto  di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
          pieno  carico  non  superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
          per  trasporto  promiscuo la revisione deve essere disposta
          entro  quattro  anni dalla data di prima immatricolazione e
          successivamente   ogni   due   anni,   nel  rispetto  delle
          specifiche  decorrenze previste dalle direttive comunitarie
          vigenti in materia.
              4.  Per i veicoli destinati al trasporto di persone con
          numero  di  posti  superiore  a  nove  compreso  quello del
          conducente,  per  gli autoveicoli destinati ai trasporti di
          cose  o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
          superiore  a  3,5  t, per i rimorchi di massa complessiva a
          pieno  carico  superiore  a  3,5  t,  per  i  taxi,  per le
          autoambulanze,   per  i  veicoli  adibiti  a  noleggio  con
          conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
          disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
          nell'anno  in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
          6.
              5.   Gli  uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i
          trasporti  terrestri, anche su segnalazione degli organi di
          polizia  stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi
          sulla  persistenza  dei requisiti di sicurezza, rumorosita'
          ed  inquinamento  prescritti, possono ordinare in qualsiasi
          momento la revisione di singoli veicoli.
              6.  I  decreti  contenenti  la disciplina relativa alla
          revisione  limitata al controllo dell'inquinamento acustico
          ed   atmosferico   sono   emanati   sentito   il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio.
              7.  In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a
          motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
          dei   quali  possono  sorgere  dubbi  sulle  condizioni  di
          sicurezza  per  la  circolazione,  gli  organi  di  polizia
          stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
          rilievi,  sono tenuti a darne notizia al competente ufficio
          del  Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione
          del provvedimento di revisione singola.
              8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al
          fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti
          situazioni    operative   degli   uffici   competenti   del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  il rispetto dei
          termini  previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a
          motore  capaci  di  contenere  al  massimo  sedici  persone
          compreso  il  conducente,  ovvero  con  massa complessiva a
          pieno  carico  fino  a  3,5  t,  puo'  per singole province
          individuate  con  proprio  decreto  affidare in concessione
          quinquennale   le   suddette   revisioni   ad   imprese  di
          autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo
          della  meccanica  e  motoristica, carrozzeria, elettrauto e
          gommista  ovvero  ad  imprese  che, esercendo in prevalenza
          attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con
          carattere   strumentale   o   accessorio,   l'attivita'  di
          autoriparazione.  Tali  imprese  devono essere iscritte nel
          registro    delle    imprese    esercenti    attivita'   di
          autoriparazione  di  cui all'art. 2, comma 1, della legge 5
          febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere
          altresi'   affidate  in  concessione  ai  consorzi  e  alle
          societa'   consortili,   anche  in  forma  di  cooperativa,
          appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
          in  una  diversa  sezione del medesimo registro, in modo da
          garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
              9.  Le  imprese  di  cui  al  comma  8 devono essere in
          possesso    di    requisiti    tecnico-professionali,    di
          attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
          attivita'   di  verifica  e  controllo  per  le  revisioni,
          precisati  nel  regolamento;  il titolare della ditta o, in
          sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
          dei  requisiti  personali  e  professionali  precisati  nel
          regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
          il   periodo   della   concessione.   Il   Ministro   delle
          infrastrutture   e  dei  trasporti  definisce  con  proprio
          decreto  le  modalita'  tecniche  e  amministrative  per le
          revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
              10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
          Dipartimento  per  i trasporti terrestri effettua periodici
          controlli  sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e
          controlli,  anche  a  campione,  sui  veicoli  sottoposti a
          revisione  presso  le medesime. I controlli periodici sulle
          officine  delle  imprese di cui al comma 8 sono effettuati,
          con  le  modalita'  di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4,
          della  legge  1° dicembre  1986,  n.  870, da personale del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  in  possesso di
          laurea  ad  indirizzo  tecnico  ed inquadrato in qualifiche
          funzionali  e  profili  professionali  corrispondenti  alle
          qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati
          nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine
          dovranno  essere  versati  in  conto  corrente  postale  ed
          affluire  alle  entrate  dello  Stato  con  imputazione  al
          capitolo  3566  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei
          trasporti,  la  cui  denominazione  viene  conseguentemente
          modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
              11.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso  dei controlli, si
          accerti  che  l'impresa  non  sia  piu'  in  possesso delle
          necessarie  attrezzature,  oppure  che  le  revisioni siano
          state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
          le  concessioni  relative  ai  compiti  di  revisione  sono
          revocate.
              12.  Il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          con   proprio   decreto,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
          operazioni  di  revisione  svolte  dal  Dipartimento  per i
          trasporti  terrestri  e  dalle  imprese  di cui al comma 8,
          nonche'   quelle  inerenti  ai  controlli  periodici  sulle
          officine   ed   ai  controlli  a  campione  effettuati  dal
          Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti  -
          Dipartimento  per i trasporti terrestri, ai sensi del comma
          10.
              13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con
          le  modalita'  che  saranno  stabilite con disposizioni del
          Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono
          all'ufficio  competente  del  Dipartimento  per i trasporti
          terrestri  -  la  carta  di circolazione, la certificazione
          della revisione effettuata con indicazione delle operazioni
          di   controllo   eseguite  e  degli  interventi  prescritti
          effettuati,  nonche'  l'attestazione  del  pagamento  della
          tariffa  da  parte  dell'utente,  al  fine  della  relativa
          annotazione  sulla  carta  di  circolazione  cui  si dovra'
          procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
          della  carta  stessa. Effettuato tale adempimento, la carta
          di  circolazione  sara'  a  disposizione  presso gli uffici
          competenti  del  Dipartimento per i trasporti terrestri per
          il  ritiro  da  parte  delle  officine, che provvederanno a
          restituirla  all'utente.  Fino  alla  avvenuta  annotazione
          sulla  carta di circolazione la certificazione dell'impresa
          che  ha  effettuato  la  revisione  sostituisce a tutti gli
          effetti la carta di circolazione.
              14.  Chiunque  circola con un veicolo che non sia stato
          presentato  alla  prescritta  revisione  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da Euro
          137,55  a  Euro  550,20.  Tale sanzione e' raddoppiabile in
          caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione
          alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel
          caso  in  cui  si  circoli  con  un  veicolo  sospeso dalla
          circolazione  in attesa dell'esito della revisione. Da tali
          violazioni  discende  la sanzione amministrativa accessoria
          del  ritiro  della  carta di circolazione, secondo le norme
          del capo I, sezione II, del titolo VI.
              15.  Le  imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
          quali  sia  stato  accertato da parte dei competenti uffici
          del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  il mancato
          rispetto  dei  termini  e  delle  modalita'  stabiliti  dal
          Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
          comma  13,  sono  soggette alla sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Se
          nell'arco  di  due  anni  decorrenti  dalla  prima  vengono
          accertate   tre   violazioni,   l'ufficio   competente  del
          Dipartimento   per   i   trasporti   terrestri   revoca  la
          concessione.
              16.  L'accertamento della falsita' della certificazione
          di  revisione comporta la cancellazione dal registro di cui
          al comma 8.
              17.    Chiunque    produce   agli   organi   competenti
          attestazione  di  revisione falsa e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del pagamento di una somma da Euro 343,35 a
          Euro  1.376,55.  Da  tale  violazione  discende la sanzione
          amministrativa   accessoria   del  ritiro  della  carta  di
          circolazione,  secondo le norme del capo I, sezione II, del
          titolo VI.".
              -  Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note
          alle premesse. L'art. 46, cosi' recita:
              "Art.  46  (Veicoli  a  motore  e  rimorchi).  -  1. Il
          proprietario  di  un veicolo a motore o di un rimorchio che
          intenda   procedere  alla  demolizione  dello  stesso  deve
          consegnarlo  ad  un  centro  di  raccolta  per  la messa in
          sicurezza,  la  demolizione, il recupero dei materiali e la
          rottamazione,  autorizzato  ai  sensi  degli artt. 27 e 28.
          Tali  centri  di  raccolta  possono  ricevere anche rifiuti
          costituiti da parti di veicoli a motore.
              2.  Il  proprietario  di  un  veicolo  a motore o di un
          rimorchio   destinato   alla   demolizione   puo'  altresi'
          consegnarlo  ai  concessionari o alle succursali delle case
          costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al
          comma  1  qualora  intenda  cedere  il  predetto  veicolo o
          rimorchio per acquistarne un altro.
              3.  I  veicoli  a motore o rimorchi rinvenuti da organi
          pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti
          per  occupazione  ai  sensi  degli artt. 927, 929 e 923 del
          codice  civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui
          al  comma  1  nei  casi  e con le procedure determinate con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro  dell'ambiente  e dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  e  dei  trasporti  e  della
          navigazione.
              4.  I  centri  di  raccolta ovvero i concessionari o le
          succursali  rilasciano  al  proprietario  del veicolo o del
          rimorchio  consegnato per la demolizione un certificato dal
          quale  deve  risultare  la data della consegna, gli estremi
          dell'autorizzazione   del   centro,   le   generalita'  del
          proprietario  e gli estremi di identificazione del veicolo,
          nonche' l'assunzione da parte del gestore del centro stesso
          ovvero  del  concessionario o del titolare della succursale
          dell'impegno  a  provvedere  direttamente  alle pratiche di
          cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
              5.  Dal  30 giugno  1998  la cancellazione dal Pubblico
          registro  automobilistico  (PRA) dei veicoli e dei rimorchi
          avviati  a  demolizione  avviene  esclusivamente a cura del
          titolare  del centro di raccolta o del concessionario o del
          titolare  della  succursale senza oneri di agenzia a carico
          del  proprietario  del veicolo o del rimorchio. A tal fine,
          entro  sessanta  giorni  dalla  consegna  del veicolo e del
          rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro
          di   raccolta,   il  concessionario  o  il  titolare  della
          succursale   della   casa   costruttrice   deve  comunicare
          l'avvenuta  consegna  per  la  demolizione  del  veicolo  e
          consegnare  il  certificato  di  proprieta',  la  carta  di
          circolazione  e le targhe al competente ufficio del PRA che
          provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1,
          del decrelo legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
              6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera
          il  proprietario  del veicolo dalla responsabilita' civile,
          penale  e  amministrativa  connessa con la proprieta' dello
          stesso.
              6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari
          e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui
          ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere
          i  veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio
          ed  alla  successiva  riduzione in rottami senza aver prima
          adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
              6-ter.   Gli   estremi   della  ricevuta  dell'avvenuta
          denuncia  e  consegna  delle  targhe  e  dei documenti agli
          uffici  competenti  devono  essere  annotati  sull'apposito
          registro  di  entrata  e  di  uscita dei veicoli da tenersi
          secondo   le  norme  del  regolamento  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
              6-quater.  Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e
          6-ter sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o
          altri  luoghi  di  custodia  di  veicoli  rimossi  ai sensi
          dell'art.  159  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285  nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art.
          215,  comma  4,  del predetto decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285.
              6-quinquies.   All'art.   103,  comma  1,  del  decreto
          legislativo   30 aprile   1992,  n.  285,  le  parole:  "la
          distruzione,  la demolizione" sono sostituite dalle parole:
          "la  cessazione della circolazione di veicoli a motore e di
          rimorchi non avviati alla demolizione".
              7.  E'  consentito il commercio delle parti di ricambio
          recuperate  dalla  demolizione  dei  veicoli  a  motore  ad
          esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza
          dei veicoli.
              8.  Le  parti  di  ricambio  attinenti la sicurezza dei
          veicoli   sono  cedute  solo  agli  iscritti  alle  imprese
          esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5
          febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle
          operazioni  di  revisione singola previste dall'art. 80 del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
              9.  L'utilizzazione  delle  parti di ricambio di cui ai
          commi  7  e 8 da parte delle imprese esercenti attivita' di
          autoriparazione  deve risultare dalle fatture rilasciate al
          cliente.
              10.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  il  Ministro dell'ambiente, di concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  e dei trasporti e della navigazione emana
          le  norme  tecniche  relative  alle  caratteristiche  degli
          impianti  di  demolizione,  alle  operazioni  di  messa  in
          sicurezza  e  all'individuazione  delle  parti  di ricambio
          attinenti la sicurezza di cui al comma 8.".
              -  L'art.  117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
          recita:
              "Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza".