Art. 3
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1
   di  cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i
   veicoli  a  motore  a  tre  ruote  come  definiti  dalla direttiva
   2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita
   che  costituisce  un  rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto
   legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;
c) "detentore"  il  proprietario del veicolo o colui che lo detiene a
   qualsiasi titolo;
d) "produttore",   il   costruttore   o  l'allestitore,  intesi  come
   detentori   dell'omologazione   del   veicolo,   o   l'importatore
   professionale del veicolo stesso;
e) "prevenzione",  i  provvedimenti volti a ridurre la quantita' e la
   pericolosita' per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali
   e delle sostanze che lo compongono;
f) "trattamento", le attivita' di messa in sicurezza, di demolizione,
   di  pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di
   preparazione  per  lo  smaltimento dei rifiuti frantumati, nonche'
   tutte  le  altre  operazioni eseguite ai fini del recupero o dello
   smaltimento   del   veicolo   fuori  uso  e  dei  suoi  componenti
   effettuate,  dopo  la  consegna  dello  stesso  veicolo, presso un
   impianto di cui alla lettera n);
g) "messa  in  sicurezza", le operazioni di cui all'allegato I, punto
   5;
h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato I, punto 6;
i) "pressatura", le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo
   gia'  sottoposto  alle  operazioni  di  messa  in  sicurezza  e di
   demolizione;
l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;
m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in
   frammenti  il  veicolo gia' sottoposto alle operazioni di messa in
   sicurezza  e  di  demolizione,  allo  scopo di ottenere residui di
   metallo riciclabili;
n) "frantumazione",  le  operazioni  per  la  riduzione in pezzi o in
   frammenti,  tramite frantumatore, del veicolo gia' sottoposto alle
   operazioni  di  messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di
   ottenere  residui  di metallo riciclabili, separandoli dalle parti
   non  metalliche  destinate  al  recupero, anche energetico, o allo
   smaltimento;
o) "impianto  di  trattamento",  impianto  autorizzato ai sensi degli
   articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso
   il  quale  sono  effettuate  tutte  o  alcune  delle  attivita' di
   trattamento di cui alla lettera f);
p) "centro  di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera
   n),  autorizzato  ai  sensi  degli  articoli  27  e 28 del decreto
   legislativo  n.  22  del  1997,  che effettua almeno le operazioni
   relative  alla  messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo
   fuori uso;
q) "reimpiego",  le  operazioni in virtu' delle quali i componenti di
   un  veicolo  fuori  uso  sono utilizzati allo stesso scopo per cui
   erano stati originariamente concepiti;
r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di produzione, dei
   materiali  di  rifiuto per la loro funzione originaria o per altri
   fini,  escluso  il recupero di energia. Per recupero di energia si
   intende   l'utilizzo  di  rifiuti  combustibili  quale  mezzo  per
   produrre energia me-diante incenerimento diretto con o senza altri
   rifiuti, ma con recupero del calore;
s) "recupero",  le  pertinenti  operazioni  di cui all'allegato C del
   decreto legislativo n. 22 del 1997;
t) "smaltimento",  le pertinenti operazioni di cui all'allegato B del
   decreto legislativo n. 22 del 1997;
u) "operatori economici", i produttori, i distributori, gli operatori
   addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a
   motore,  le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero,
   di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento
   di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
v) "sostanza  pericolosa", le sostanze considerate pericolose in base
   alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche;
z) "informazioni   per   la   demolizione",   tutte  le  informazioni
   necessarie  per  il  trattamento  appropriato  e  compatibile  con
   l'ambiente di un veicolo fuori uso.
  2.  Un  veicolo  e'  classificato  fuori  uso ai sensi del comma 1,
lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore
   direttamente  o  tramite  soggetto  autorizzato  al  trasporto  di
   veicoli  fuori  uso  o  tramite  il  concessionario  o  il gestore
   dell'automercato  o  della  succursale della casa costruttrice che
   ritira  un  veicolo  destinato alla demolizione nel rispetto delle
   disposizioni  del  presente  decreto.  E',  comunque,  considerato
   rifiuto  e  sottoposto  al  relativo  regime,  anche  prima  della
   consegna   al  centro  di  raccolta,  il  veicolo  che  sia  stato
   ufficialmente  privato  delle targhe di immatricolazione, salvo il
   caso  di  esclusivo  utilizzo in aree private di un veicolo per il
   quale  e'  stata  effettuata  la  cancellazione dal PRA a cura del
   proprietario;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a
   motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorita' amministrativa
   o giudiziaria;
d) in  ogni  altro caso in cui il veicolo, ancorche' giacente in area
   privata, risulta in evidente stato di abbandono.
  3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1,
lettera  b),  e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli
d'epoca,  ossia  i  veicoli storici o di valore per i collezionisti o
destinati  ai  musei,  conservati  in  modo  adeguato, pronti all'uso
ovvero in pezzi smontati.
 
          Note all'art. 3:
              -  Per  la  direttiva  70/156/CEE vedi note all'art. 1.
          L'allegato II, parte A, cosi' recita:

                                                        "Allegato II.

                          SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

          A. Dati generali
              La   compilazione   di   una   scheda  di  omologazione
          nell'ambito della procedura di omologazione Cee comporta le
          seguenti operazioni:
                1.  Compilare,  sulla  base  dei  dati corrispondenti
          figuranti   nella   scheda   di   informazioni,  dopo  aver
          verificato la loro esattezza, le rubriche previste a questo
          scopo  nel  modello della scheda di omologazione che figura
          al punto B del presente allegato.
                2.  Iscrivere  la  o le menzioni indicate di fronte a
          ciascuna   delle   rubriche   del   modello  di  scheda  di
          omologazione,  dopo  aver effettuato le operazioni seguenti
          corrispondenti a tali menzioni:
                  "CONF":  verifica della conformita' dell'elemento o
          della  caratteristica  rubricata alle indicazioni figuranti
          nella scheda di informazioni;
                  "D.P.":  verifica  della conformita dell'elemento o
          della    caratteristica    rubricata    alle   prescrizioni
          armonizzate    prese    in   esecuzione   della   direttiva
          particolare;
                  "P.V.":   redazione   del   processo   verbale  del
          collaudo,   che   dev'essere   allegato   alla   scheda  di
          omologazione;
                  "SCH": verifica dell'esistenza di uno schema."
              - La direttiva 2002/24/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          124 del 9 maggio 2002.
              -  Per  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          vedi note alle premesse. L'art. 6 cosi' recita:
              "Art.  6  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si intende per:
                a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
          nelle  categorie  riportate  nell'allegato  A  e  di cui il
          detentore  si  disfi  o  abbia  deciso o abbia l'obbligo di
          disfarsi;
                b) produttore:   la   persona  la  cui  attivita'  ha
          prodotto  rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni
          di  pretrattamento  o  di  miscuglio o altre operazioni che
          hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
                c) detentore:  il produttore dei rifiuti o la persona
          fisica o giuridica che li detiene;
                d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e
          lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
          operazioni,  nonche'  il controllo delle discariche e degli
          impianti di smaltimento dopo la chiusura;
                e) raccolta:  l'operazione  di prelievo, di cernita e
          di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
                f)  raccolta  differenziata:  la  raccolta  idonea  a
          raggruppare  i  rifiuti  urbani  in  frazioni merceologiche
          omogenee;
                g) smaltimento:  le operazioni previste nell'allegato
          B;
                h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
                i) luogo  di  produzione  dei  rifiuti:  uno  o  piu'
          edifici  o  stabilimenti  o siti infrastrutturali collegati
          tra  loro  all'interno  di  un'area  delimitata  in  cui si
          svolgono le attivita' di produzione dalle quali originano i
          rifiuti;
                l)    stoccaggio:   le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti  nelle  operazioni  di  deposito preliminare di
          rifiuti  di  cui  al  punto D15 dell'allegato B, nonche' le
          attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa
          in  riserva  di materiali di cui al punto R13 dell'allegato
          C;
                m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
          effettuato,  prima  della  raccolta,  nel luogo in cui sono
          prodotti alle seguenti condizioni:
                  1)   i  rifiuti  depositati  non  devono  contenere
          policlorodibenzodiossine,           policlorodibenzofurani,
          policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 ppm ne'
          policlorobifenile,    policlorotrifenili    in    quantita'
          superiore a 25 ppm;
                  2)  i  rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed
          avviati  alle  operazioni  di recupero o di smaltimento con
          cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantita'
          in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo
          di  rifiuti  pericolosi  in  deposito  raggiunge i 10 metri
          cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un
          anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i
          10  metri  cubi  nell'anno  o  se,  indipendentemente dalle
          quantita',   il   deposito   temporaneo  e'  effettuato  in
          stabilimenti localizzati nelle isole minori;
                  3)  i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti
          ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
          cadenza    almeno   trimestrale   indipendentemente   dalle
          quantita'  in  deposito,  ovvero, in alternativa, quando il
          quantitativo   di   rifiuti   non  pericolosi  in  deposito
          raggiunge  i  20  metri  cubi;  il  termine  di  durata del
          deposito  temporaneo  e'  di  un anno se il quantitativo di
          rifiuti  in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o
          se,   indipendentemente   dalle   quantita',   il  deposito
          temporaneo  e  effettuato in stabilimenti localizzati nelle
          isole minori;
                  4)  il  deposito  temporaneo deve essere effettuato
          per  tipi  omogenei  e  nel  rispetto  delle relative norme
          tecniche,  nonche',  per i rifiuti pericolosi, nel rispetto
          delle  norme  che  disciplinano  il deposito delle sostanze
          pencolose in essi contenute;
                  5)   devono   essere   rispettate   le   norme  che
          disciplinano  l'imballaggio  e  l'etichettatura dei rifiuti
          pericolosi;
                  6)   (numero   soppresso   dall'art.   1,   decreto
          legislativo 8 novembre 1997, n. 389);
                n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte
          inquinante  e  di  quanto  dalla stessa contaminato fino al
          raggiungimento  dei  valori  limite  conformi  all'utilizzo
          previsto dell'area;
                o) messa   in   sicurezza:  ogni  intervento  per  il
          contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante
          rispetto alle matrici ambientali circostanti;
                p) combustibile  da rifiuti: il combustibile ricavato
          dai   rifiuti   urbani   mediante  trattamento  finalizzato
          all'eliminazione   delle   sostanze   pericolose   per   la
          combustione  ed  a garantire un adeguato potere calorico, e
          che possieda caratteristiche specificate con apposite norme
          tecniche;
                q) composti   da   rifiuti:   prodotto  ottenuto  dal
          compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel
          rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne
          contenuti  e  usi  compatibili  con  la tutela ambientale e
          sanitaria,   e  in  particolare  a  definirne  i  gradi  di
          qualita".
              -  Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note
          alle premesse. Gli articoli 27, 28 e 33, cosi' recitano:
              "Art.  27  (Approvazione  del progetto e autorizzazione
          alla  realizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  e di
          recupero  dei  rifiuti).  -  1.  I  soggetti  che intendono
          realizzare  nuovi  impianti di smaltimento o di recupero di
          rifiuti,   anche  pericolosi,  devono  presentare  apposita
          domanda  alla  regione competente per territorio, allegando
          il  progetto  definitivo  dell'impianto e la documentazione
          tecnica  prevista  per la realizzazione del progetto stesso
          dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  urbanistica,  di
          tutela  ambientale,  di salute e di sicurezza sul lavoro, e
          di  igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto
          alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale
          ai  sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
          allegata   la   comunicazione  del  progetto  all'autorita'
          competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
          resta  sospeso  fino all'acquisizione della pronuncia sulla
          compatibilita'  ambientale  ai  sensi dell'art. 6, comma 4,
          della  legge  8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche
          ed integrazioni.
              2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui  al  comma  1,  la  regione  nomina un responsabile del
          procedimento   e   convoca   una  apposita  conferenza  cui
          partecipano   i   responsabili   degli   uffici   regionali
          competenti,   e   i   rappresentanti   degli   enti  locali
          interessati.  Alla  conferenza  e'  invitato  a partecipare
          anche    il   richiedente   l'autorizzazione   o   un   suo
          rappresentante   al   fine   di  acquisire  informazioni  e
          chiarimenti.
              3.  Entro  novanta  giorni  dalla  sua convocazione, la
          conferenza:
                a) procede alla valutazione dei progetti;
                b) acquisisce  e  valuta  tutti gli elementi relativi
          alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali
          e territoriali;
                c) acquisisce,  ove previsto dalla normativa vigente,
          la valutazione di compatibilita' ambientale;
                d)  trasmette  le  proprie conclusioni con i relativi
          atti alla giunta regionale.
              4.  Per  l'istruttoria tecnica della domanda la regione
          puo'  avvalersi  degli  organismi  individuati ai sensi del
          decreto-legge  4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
              5.   Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento  delle
          conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze
          della  stessa,  la  giunta  regionale approva il progetto e
          autorizza  la  realizzazione  dell'impianto. L'approvazione
          sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
          concessioni  di  organi  regionali, provinciali e comunali.
          L'approvazione  stessa  costituisce,  ove occorra, variante
          allo   strumento   urbanistico   comunale,  e  comporta  la
          dichiarazione    di    pubblica    utilita',   urgenza   ed
          indifferibilita' dei lavori.
              6.  Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
          vincolate  ai  sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
          del  decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  1985,  n.  431,  si
          applicano  le  disposizioni  di cui al comma 9 dell'art. 82
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616,  come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985,
          n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1985, n. 431.
              7.   Le   regioni   emanano  le  norme  necessarie  per
          disciplinare  l'intervento  sostitutivo  in caso di mancato
          rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
              8.   Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano   anche   per   la   realizzazione   di  varianti
          sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche
          a  seguito  delle quali gli impianti non sono piu' conformi
          all'autorizzazione rilasciata.
              9.  Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo'
          essere  presentata  domanda di autorizzazione all'esercizio
          delle  operazioni  di  smaltimento  e  di  recupero  di cui
          all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni
          di  smaltimento  e di recupero contestualmente all'adozione
          del    provvedimento   che   autorizza   la   realizzazione
          dell'impianto.".
              "Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni
          di   smaltimento   e  recupero).  -  1.  L'esercizio  delle
          operazioni  di  smaltimento  e  di  recupero dei rifiuti e'
          autorizzato  dalla  regione competente per territorio entro
          novanta  giorni  dalla presentazione della relativa istanza
          da  parte  dell'interessato.  L'autorizzazione individua le
          condizioni  e  le  prescrizioni  necessarie  per  garantire
          l'attuazione   dei  principi  di  cui  all'art.  2,  ed  in
          particolare:
                a) i  tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
          da recuperare;
                b) i  requisiti  tecnici, con particolare riferimento
          alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
          ai  tipi  ed  ai  quantitativi  massimi  di rifiuti ed alla
          conformita' dell'impianto al progetto approvato;
                c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
          ed igiene ambientale;
                d) il luogo di smaltimento;
                e) il metodo di trattamento e di recupero;
                f)  i  limiti  di  emissione  in atmosfera, che per i
          processi   di   trattamento   termico  dei  rifiuti,  anche
          accompagnati  da  recupero  energetico,  non possono essere
          meno  restrittivi  di  quelli  fissati  per gli impianti di
          incenerimento  dalle  direttive  comunitarie 89/369/CEE del
          Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
          21 giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre
          1994, e successive modifiche ed integrazioni;
                g) le  prescrizioni  per  le  operazioni  di messa in
          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
                h) le garanzie finanziarie;
                i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
              2.  I  rifiuti  pericolosi  possono  essere smaltiti in
          discarica    solo    se   preventivamente   catalogati   ed
          identiticati  secondo  le  modalita'  fissate  dal Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro della sanita',
          entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
          presente decreto.
              3.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 e' concessa per
          un  periodo  di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
          entro      centottanta      giorni      dalla      scadenza
          dell'autorizzazione,   deve   essere   presentata  apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa.
              4.   Quando   a   seguito   di   controlli   successivi
          all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
          all'autorizzazione  di  cui  all'art.  27, ovvero non siano
          soddisfatte  le  condizioni  e  le  prescrizioni  contenute
          nell'atto  di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
          di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
          per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
          senza   che   il   titolare   abbia  provveduto  a  rendere
          quest'ultimo  conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
          stessa e' revocata.
              5.  Fatti  salvi l'obbligo della tenuta dei registri di
          carico  e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,
          ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
          articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato
          nel  rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma
          1, lettera m).
              6.  Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico,  scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
          in   aree   portuali  sono  disciplinati  dalle  specifiche
          disposizioni  di  cui  alla  legge  28 gennaio 1994, n. 84.
          L'autorizzazione  delle  operazioni  di imbarco e di sbarco
          non  puo'  essere rilasciata se il richiedente non dimostra
          di  avere  ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16,
          nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
              7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
          esclusione   della   sola   riduzione   volumetrica,   sono
          autorizzati,   in   via   definitiva   dalla   regione  ove
          l'interessato  ha  la  sede  legale o la societa' straniera
          proprietaria  dell'impianto  ha  la sede di rappresentanza.
          Per  lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
          territorio  nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni
          prima  dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare
          alla  regione nel cui territorio si trova il sito prescelto
          le   specifiche   dettagliate  relative  alla  campagna  di
          attivita',  allegando  l'autorizzazione di cui al comma 1 e
          l'iscrizione  all'Albo  nazionale delle imprese di gestione
          dei  rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
          La  regione  puo'  adottare prescrizioni integrative oppure
          puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora
          lo  svolgimento  della  stessa nello specifico sito non sia
          compatibile'  con  la  tutela  dell'ambiente o della salute
          pubblica.".
              "Art.  33  (Operazioni  di recupero). - 1. A condizione
          che  siano  rispettate  le norme tecniche e le prescrizioni
          specifiche  adottate  ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
          31,  l'esercizio  delle  operazioni di recupero dei rifiuti
          possono  essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni dalla
          comunicazione   di   inizio  di  attivita'  alla  provincia
          territorialmente competente.
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in  relazione  a  ciascun  tipo  di attivita', prevedono in
          particolare:
                a) per i rifiuti non pericolosi:
                  1) le quantita' massime impiegabili;
                  2)  la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
          rifiuti  utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo;
                  3)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in  relazione  ai  tipi  o alle quantita' dei rifiuti ed ai
          metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
                b) per i rifiuti pericolosi:
                  1) le quantita' massime impiegabili;
                  2)   provenienza,  i  tipi  e  caratteristiche  dei
          rifiuti;
                  3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai valori
          limite  di  sostanze  pericolose  contenute nei rifiuti, ai
          valori  limite  di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
          tipo  di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche in
          relazione alle altre emissioni presenti in sito;
                  4)  altri  requisiti necessari per effettuare forme
          diverse di recupero;
                  5)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in   relazione  al  tipo  ed  alle  quantita'  di  sostanze
          pericolose  contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
          i  rifiuti  stessi  siano  recuperati senza pericolo per la
          salute  dell'uomo  e  senza usare procedimenti e metodi che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
              3.  La  provincia  iscrive  in  un apposito registro le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita'  ed  entro  il termine di cui al comma 1 verifica
          d'ufficio  la  sussistenza  dei presupposti e dei requisiti
          richiesti.  A  tal  fine  alla  comunicazione  di inizio di
          attivita'  e'  allegata  una  relazione  dalla  quale  deve
          risultare:
                a) il   rispetto   delle   norme   tecniche  e  delle
          condizioni specifiche di cui al comma 1;
                b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
          la gestione dei rifiuti;
                c) le   attivita'   di   recupero  che  si  intendono
          svolgere;
                d) stabilimento,  capacita'  di  recupero  e ciclo di
          trattamento  o  di  combustione  nel quale i rifiuti stessi
          sono destinati ad essere recuperati;
                e) le   caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
          derivanti dai cicli di recupero.
              4.  Qualora  la  provincia  accerti il mancato rispetto
          delle  norme  tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
          dispone  con  provvedimento  motivato  il divieto di inizio
          ovvero    di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo   che
          l'interessato  non  provveda  a  conformare  alla normativa
          vigente  dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
          prefissato dall'amministrazione.
              5.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 1 deve essere
          rinnovata  ogni  5  anni  e  comunque  in  caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero.
              6.  Sino  all'adozione  delle  norme  tecniche  e delle
          condizioni   di  cui  al  comma  1  e  comunque  non  oltre
          quarantacinque   giorni   dal   termine   del   periodo  di
          sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
          e  dall'art.  3  della direttiva 91/689/CEE le procedure di
          cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  a chiunque effettui
          operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
          nell'allegato  3  al  decreto ministeriale 5 settembre 1994
          del  Ministro  dell'ambiente,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
          n.  212,  e  nell'allegato  1  al  d.m. 16 gennaio 1995 del
          Ministro    dell'ambiente,   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24,
          nel  rispetto  delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine
          si  considerano  valide  ed  efficaci le comunicazioni gia'
          effettuate  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto.  Le  comunicazioni  effettuate  dopo  la  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono valide ed
          efficaci  solo se a tale data la costruzione dell'impianto,
          ove  richiesto dal tipo di attivita' di recupero, era stata
          gia' ultimata.
              7.   La  procedura  semplificata  di  cui  al  presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative  e quantitative delle emissioni determinate dai
          rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
          che  gia'  fissano  i limiti di emissione in relazione alle
          attivita'  di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
          all'art.  15,  lettera  a) del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
              8.  Le  disposizioni semplificate del presente articolo
          non  si  applicano  alle  attivita' di recupero dei rifiuti
          urbani, ad eccezione:
                a) delle  attivita'  di  riciclaggio e di recupero di
          materia  prima  e  di produzione di compost di qualita' dai
          rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
                b) delle  attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
          per   ottenere   combustibile  da  rifiuto  effettuate  nel
          rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
                c) [dell'impiego   di  combustibile  da  rifiuto  nel
          rispetto  delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi
          del   comma   1,   che   stabiliscono   in  particolare  la
          composizione  merceologica e le caratteristiche qualitative
          del  combustibile  da  rifiuto  ai  sensi  della lettera p)
          dell'art. 6].
              9.  Fermi  restando il rispetto dei limiti di emissione
          in  atmosfera  di  cui  all'art.  31, comma 3, e dei limiti
          delle  altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
          vigenti   nonche'  fatta  salva  l'osservanza  degli  altri
          vincoli  a  tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  legislativo, il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'ambiente  determina  modalita', condizioni e
          misure  relative  alla  concessione di incentivi finanziari
          previsti  da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
          rifiuti  come  combustibile per produrre energia elettrica,
          tenuto  anche  conto  del  prevalente interesse pubblico al
          recupero  energetico  nelle  centrali elettriche di rifiuti
          urbani  sottoposti  a  preventive operazioni di trattamento
          finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
              10.  I  rifiuti non pericolosi individuati con apposite
          norme  tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
          in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
          sono  sottoposti  unicamente  alle disposizioni di cui agli
          artt. 10, comma 3, 11, 12 e 15, nonche' alle relative norme
          sanzionatorie.
              11.  Alle  attivita'  di  cui  ai  commi  precedenti si
          applicano   integralmente   le   norme   ordinarie  per  lo
          smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
          effettivo ed oggettivo al recupero.
              12.  Le  condizioni  e  le  norme  tecniche relative ai
          rifiuti  pericolosi  di cui al comma 1 sono comunicate alla
          Commissione  dell'Unione  europea tre mesi prima della loro
          entrata in vigore.
              12-bis.  Le  operazioni di messa in riserva dei rifiuti
          pericolosi  individuati ai sensi del presente articolo sono
          sottoposte  alle procedure semplificate di comunicazione di
          inizio  di  attivita'  solo se effettuate presso l'impianto
          dove  avvengono  le operazioni di riciclaggio e di recupero
          previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
              12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
          norme  tecniche  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva  non  localizzati  presso  gli  impianti  dove sono
          effettuate  le  operazioni  di  riciclaggio  e  di recupero
          individuate  ai  punti  da R1 a R9, nonche' le modalita' di
          stoccaggio  e  i  termini  massimi  entro i quali i rifiuti
          devono essere avviati alle predette operazioni".
              -  Gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22 del
          1997, cosi' recitano:

                                                          "Allegato B
                                     (Previsto dall'art. 5, comma 6).

                           OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

              N.B.   -  Il  presente  allegato  intende  elencare  le
          operazioni  di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai
          sensi  dell'art.  2, i rifiuti devono essere smaltiti senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

=====================================================================
D1 |Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
=====================================================================
   |Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di
D2 |rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
---------------------------------------------------------------------
   |Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili
D3 |in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
---------------------------------------------------------------------
   |Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in
D4 |pozzi, stagni o lagune, ecc.)
---------------------------------------------------------------------
   |Messa in discarica specialmente allestita (ad es.
   |sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati
D5 |gli uni dagli altri e dall'ambiente)
---------------------------------------------------------------------
   |Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto
D6 |l'immersione
---------------------------------------------------------------------
D7 |Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
---------------------------------------------------------------------
   |Trattamento biologico non specificato altrove nel presente
   |allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono
   |eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a
D8 |D12
---------------------------------------------------------------------
   |Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente
   |allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati
   |secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad
D9 |es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
---------------------------------------------------------------------
D10|Incenerimento a terra
---------------------------------------------------------------------
D11|Incenerimento in mare
---------------------------------------------------------------------
   |Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una
D12|miniera, ecc.)
---------------------------------------------------------------------
   |Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui
D13|ai punti da D1 a D12
---------------------------------------------------------------------
   |Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di
D14|cui ai punti da D1 a D13
---------------------------------------------------------------------
   |Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
   |punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della
D15|raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)}.


                                                          "Allegato C
                          [Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h].

                            OPERAZIONI DI RECUPERO

              N.B.   -  Il  presente  allegato  intende  elencare  le
          operazioni  di  recupero  come  avvengono nella pratica. Ai
          sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere recuperati senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

=====================================================================
   |Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per
R1 |produrre energia
=====================================================================
R2 |Rigenerazione/recupero di solventi
---------------------------------------------------------------------
   |Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come
   |solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre
R3 |trasformazioni biologiche)
---------------------------------------------------------------------
R4 |Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
---------------------------------------------------------------------
R5 |Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
---------------------------------------------------------------------
R6 |Rigenerazione degli acidi o delle basi
---------------------------------------------------------------------
R7 |Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
---------------------------------------------------------------------
R8 |Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
---------------------------------------------------------------------
R9 |Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
---------------------------------------------------------------------
   |Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o
R10|dell'ecologia
---------------------------------------------------------------------
   |Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni
R11|indicate da R1 a R10
---------------------------------------------------------------------
   |Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni
R12|indicate da R1 a R11
---------------------------------------------------------------------
   |Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
   |indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo,
R13|prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)}.

              -  La direttiva 67/54 8/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
          196 del 16 agosto 1967.