Art. 4. 
                             Prevenzione 
 
  1. Al fine  di  promuovere  la  prevenzione  della  produzione  dei
rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso,  ed  in  particolare,  per
prevenire il rilascio nell'ambiente delle sostanze pericolose in esso
contenute, per facilitarne il  reimpiego  ed  il  riciclaggio  e  per
ridurre  la  quantita'  di  rifiuti  pericolosi   da   avviare   allo
smaltimento finale, il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, di concerto con il Ministero delle attivita'  produttive,
adotta iniziative dirette a favorire: 
    a) la limitazione,  da  parte  del  costruttore  di  veicoli,  in
collaborazione con il costruttore di materiali e di  equipaggiamenti,
dell'uso di sostanze pericolose nella produzione  dei  veicoli  e  la
riduzione, quanto piu' possibile, delle stesse,  sin  dalla  fase  di
progettazione; 
    b) modalita' di progettazione  e  di  fabbricazione  del  veicolo
nuovo che agevolano la demolizione,  il  reimpiego,  il  recupero  e,
soprattutto, il riciclaggio del veicolo  fuori  uso  e  dei  relativi
componenti e materiali, promuovendo anche lo sviluppo della normativa
tecnica del settore; 
    c)  l'utilizzo,  da  parte  del  costruttore   di   veicoli,   in
collaborazione con il produttore di materiali e  di  equipaggiamenti,
di quantita' crescenti di materiale riciclato nei veicoli ed in altri
prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati.