Art. 5
                              Raccolta

  1.   Il  veicolo  destinato  alla  demolizione  e'  consegnato  dal
detentore  ad  un  centro  di  raccolta  ovvero,  nel  caso in cui il
detentore  intende  cedere  il  predetto  veicolo  per acquistarne un
altro,  e' consegnato al concessionario o al gestore della succursale
della   casa  costruttrice  o  dell'automercato,  per  la  successiva
consegna ad un centro di raccolta.
  2.  A  partire  dalle  date  indicate  all'articolo 15, comma 5, la
consegna  di  un  veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata
secondo  le  disposizioni  di  cui  al  comma 1, avviene senza che il
detentore  incorra  in  spese  a  causa del valore di mercato nullo o
negativo  del  veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla
cancellazione  del  veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di
seguito  denominato:  "PRA",  e  quelli  relativi  al trasporto dello
stesso  veicolo  al  centro  di raccolta ovvero alla concessionaria o
alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.
  3.  Il  produttore  di  veicoli  organizza,  su  base individuale o
collettiva,  una  rete  di  centri  di raccolta dei veicoli fuori uso
opportunamente  distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua
centri   di   raccolta,  opportunamente  distribuiti  sul  territorio
nazionale,  presso  i  quali  e'  assicurato il ritiro gratuito degli
stessi veicoli.
  4.  Nel  caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito
al  comma  3  sostiene  gli  eventuali  costi  per  il  ritiro  ed il
trattamento  del  veicolo  fuori uso, come determinati dal decreto di
cui al comma 15.
  5.  Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il
veicolo  non  contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore,
parti   della   carrozzeria,   il   catalizzatore   e  le  centraline
elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
  6.   Al   momento   della   consegna  del  veicolo  destinato  alla
demolizione,  il  concessionario  o il gestore della succursale della
casa  costruttrice  o dell'automercato rilascia al detentore apposita
dichiarazione  di  presa  in  carico  del  veicolo,  assumendosi ogni
responsabilita'   civile,   penale  e  amministrativa  connessa  alla
corretta  gestione  del  veicolo. Detta dichiarazione contiene i dati
identificativi  del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso
veicolo,  i  dati  anagrafici  e  la firma del detentore, nonche', se
assunto,  l'impegno  a provvedere direttamente alla cancellazione del
veicolo  dal  PRA.  In tale caso il concessionario o il gestore della
succursale  della  casa costruttrice o dell'automercato effettua, con
le  modalita'  di  cui  al  comma  8, detta cancellazione prima della
consegna  del  veicolo  al  centro di raccolta e fornisce allo stesso
centro  gli  estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna
delle  targhe,  del  certificato  di  proprieta'  e  della  carta  di
circolazione  relativi  al  veicolo.  Detto concessionario o gestore,
entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro
di  raccolta,  acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore
il certificato di rottamazione, conservandone copia.
  7.  Al  momento  della  consegna  al centro di raccolta del veicolo
destinato  alla  demolizione,  il  titolare  del  centro  rilascia al
detentore   del   veicolo   o,  nei  casi  di  cui  al  comma  6,  al
concessionario  o al gestore della succursale della casa costruttrice
o  dell'automercato, apposito certificato di rottamazione conforme ai
requisiti  di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello
stato  del  veicolo  consegnato,  nonche'  dall'impegno  a provvedere
direttamente  alla  cancellazione  dal PRA, se non ancora effettuata,
nonche' al trattamento del veicolo.
  8.  Salvo  quanto  disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), a
decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, la
cancellazione  dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a
cura  del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o
del    gestore   della   succursale   della   casa   costruttrice   o
dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello
stesso  veicolo.  A  tale  fine,  entro tre giorni dalla consegna del
veicolo,  detto  concessionario  o  gestore o titolare restituisce il
certificato  di  proprieta',  la  carta  di  circolazione e le targhe
relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
  9.  Il  titolare  del centro di raccolta procede al trattamento del
veicolo  fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo
effettuata ai sensi del comma 8.
  10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al
competente  ufficio  del PRA delle targhe e dei documenti relativi al
veicolo  fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta,
dal   concessionario   o   dal  gestore  della  casa  costruttrice  o
dell'automercato  sull'apposito  registro  di entrata e di uscita dei
veicoli, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  11.  Agli  stessi  obblighi  di  cui ai commi 9 e 10 e' soggetto il
titolare  del  centro  di  raccolta  o di altro luogo di custodia dei
veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo
215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
  12.  Il  rilascio  della  dichiarazione  di  cui  al  comma 6 o del
certificato di rottamazione di cui al comma 7 libera il detentore del
veicolo   fuori   uso   dalle   responsabilita'   civile,   penale  e
amministrativa  connesse  alla  proprieta'  ed alla corretta gestione
dello  stesso  veicolo. Il rilascio del certificato di cui al comma 7
libera,  altresi', a partire dalla data della consegna del veicolo al
centro  di  raccolta, il concessionario o il gestore della succursale
della  casa  costruttrice  o  dell'automercato  dalle responsabilita'
assunte ai sensi del comma 6.
  13.  I  certificati  di  rottamazione  emessi in altri Stati membri
rispondenti  ai  requisiti  minimi  fissati dalla Commissione europea
sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.
  14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati
dai  proprietari  e  quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli
articoli  927,  929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri
di  raccolta  di cui al comma 1 nei casi e con le modalita' stabiliti
in  conformita'  alle  disposizioni  emanate  ai  sensi  del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  15.   Entro   il   1°   gennaio  2006,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, sulla base di un apposito studio
relativo  al monitoraggio delle attivita' di trattamento, predisposto
dall'Agenzia  per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, di
seguito  denominata  APAT,  nonche'  sulla  base  delle  informazioni
fornite  dall'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione
dei  rifiuti  di  cui  all'articolo  8,  comma  4,  sono stabilite le
modalita'  atte  a garantire il ritiro gratuito del veicolo fuori uso
con  valore di mercato nullo o negativo, ai sensi dei commi 2, 3 e 4,
e  la metodologia di calcolo della valutazione economica dello stesso
veicolo,  nonche'  le modalita' per la valutazione del raggiungimento
degli obiettivi stabiliti all'articolo 7, comma 2.
 
          Note all'art. 5:
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          19 settembre 2000, n. 358, reca: "Regolamento recante norme
          per    la   semplificazione   del   procedimento   relativo
          all'immatricolazione,  ai  passaggi  di  proprieta'  e alla
          reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
          rimorchi  (n.  29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n.
          50).".
              -  Per  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          vedi note alle premesse. L'art. 159 cosi' recita:
              "Art.  159  (Rimozione  e blocco dei veicoli). - 1. Gli
          organi  di  polizia,  di  cui  all'art.  12,  dispongono la
          rimozione dei veicoli:
                a) nelle  strade  e  nei  tratti  di  esse in cui con
          ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito
          che  la  sosta  dei  veicoli  costituisce grave intralcio o
          pericolo  per  la  circolazione  stradale  e  il segnale di
          divieto  di  sosta  sia  integrato  dall'apposito  pannello
          aggiuntivo;
                b) nei  casi  di  cui agli artt. 157, comma 4, e 158,
          commi 1, 2 e 3;
                c) in  tutti  gli  altri  casi  in  cui  la sosta sia
          vietata  e  costituisca  pericolo  o  grave  intralcio alla
          circolazione;
                d) quando   il  veicolo  sia  lasciato  in  sosta  in
          violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario
          della  strada  per  motivi  di manutenzione o pulizia delle
          strade e del relativo arredo.
              2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a
          concedere   il   servizio   della   rimozione  dei  veicoli
          stabilendone   le   modalita'   nel  rispetto  delle  norme
          regolamentari.  I  veicoli  adibiti  alla  rimozione devono
          avere  le  caratteristiche  prescritte nel regolamento. Con
          decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          puo'  provvedersi  all'aggiornamento  delle caratteristiche
          costruttive  funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione,
          in  relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della
          tecnica  di  realizzazione dei veicoli o di sicurezza della
          circolazione.
              3.  In  alternativa alla rimozione e' consentito, anche
          previo  spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con
          attrezzo  a  chiave  applicato  alle  ruote, senza onere di
          custodia,  le  cui  caratteristiche tecniche e modalita' di
          applicazione    saranno    stabilite    nel    regolamento.
          L'applicazione  di  detto  attrezzo  non e' consentita ogni
          qual  volta  il veicolo in posizione irregolare costituisca
          intralcio o pericolo alla circolazione.
              4.  La  rimozione  dei veicoli o il blocco degli stessi
          costituiscono   sanzione   amministrativa  accessoria  alle
          sanzioni   amministrative   pecuniarie   previste   per  la
          violazione  dei  comportamenti  di cui al comma 1, ai sensi
          delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
              5.  Gli  organi di polizia possono, altresi', procedere
          alla  rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato
          o  per  altro  fondato  motivo  si possa ritenere che siano
          stati  abbandonati.  Alla  rimozione  puo' provvedere anche
          l'ente  proprietario  della strada, sentiti preventivamente
          gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
          n. 915.".
              - Per il decreto legislativo n. 285 del 1992, vedi note
          alle premesse. L'art. 215, comma 4, cosi' recita:
                "4.  Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione
          del  verbale contenente la contestazione della violazione e
          l'indicazione  della  effettuata  rimozione o blocco, senza
          che  il  proprietario  o  l'intestatario  del  documento di
          circolazione  si  siano presentati all'ufficio o comando da
          cui  dipende  l'organo  che ha effettuato la rimozione o il
          blocco,  il veicolo puo' essere alienato o demolito secondo
          le  modalita'  stabilite  dal  regolamento. Nell'ipotesi di
          alienazione,  il  ricavato  serve  alla soddisfazione della
          sanzione  pecuniaria se non versata, nonche' delle spese di
          rimozione,  di  custodia  e  di blocco. L'eventuale residuo
          viene restituito all'avente diritto.".
              -  Gli  artt.  927,  929 e 923, del codice civile cosi'
          recitano:
              "Art. 927 (Cose ritrovate). - Chi trova (c.c. 1257) una
          cosa mobile deve restituirla al proprietario (c.c. 930), e,
          se  non  lo  conosce,  deve  consegnarla  senza  ritardo al
          sindaco   (c.c.  928),  del  luogo  in  cui  l'ha  trovata,
          indicando  le  circostanze del ritrovamento (c.c. 930; c.p.
          647, n. 1; c.n. 501).".
              "Art.   929   (Acquisto   di   proprieta'   della  cosa
          ritrovata).  -  Trascorso  un anno dall'ultimo giorno della
          pubblicazione  senza  che  si  presenti il proprietario, la
          cosa  oppure  il  suo  prezzo,  se  le circostanze ne hanno
          richiesto  la  vendita, appartiene a chi l'ha trovata (c.c.
          922).
              Cosi'  il proprietario come il ritrovatore, riprendendo
          la  cosa  o  ricevendo  il  prezzo,  devono pagare le spese
          occorse (c.c. 931, 1152; c.p. 647, n. 1).".
              "Art. 923 (Cose suscettibili di occupazione). - Le cose
          mobili  (c.c.  812)  che  non  sono proprieta' di alcuno si
          acquistano (c.c. 922) con l'occupazione (c.c. 827).
              Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano
          oggetto di caccia o di pesca (c.c. 842).".
              -  Per  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          vedi note alle premesse.