Art. 6
     Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso

  1.  Gli  impianti  di  trattamento  di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera  o),  si  conformano  alle  pertinenti  prescrizioni tecniche
stabilite all'allegato I.
  2.  Le  operazioni  di  trattamento di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera  f), sono svolte in conformita' ai principi generali previsti
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22,  ed  alle  pertinenti  prescrizioni  dell'allegato I, nonche' nel
rispetto dei seguenti obblighi:
    a)  effettuare  al  piu'  presto  le  operazioni  per la messa in
sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;
    b)  effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al
citato  allegato  I,  punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei
componenti  del  veicolo  fuori uso o ad altre equivalenti operazioni
volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
    c)  rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di
demolizione,  i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro
modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
    d)  rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in
modo  da  non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti
dal veicolo fuori uso;
    e)  eseguire  le  operazioni  di  smontaggio  e  di  deposito dei
componenti   in   modo  da  non  comprometterne  la  possibilita'  di
reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
  3. Alla chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede
al  ripristino  ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalita'
stabilite  dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini
del   ripristino   ambientale   e'  data  priorita'  all'utilizzo  di
specifiche tecniche di ingegneria ambientale.
  4. Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di trattamento, la
provincia  competente per territorio accerta la non conformita' dello
stesso  all'autorizzazione  rilasciata  ai sensi dell'articolo 27 del
decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero accerta il mancato rispetto
delle  condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di
autorizzazione   all'esercizio   delle   operazioni  di  trattamento,
rilasciato  ai  sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo
n.  22 del 1997, la regione competente per territorio previa diffida,
sospende quest'ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici
mesi.  La  stessa  autorizzazione  e'  revocata  qualora  il titolare
dell'impianto  non provveda a conformarsi, entro il predetto termine,
alle prescrizioni delle predette autorizzazioni.
  5.  L'ammissione  delle attivita' di recupero dei rifiuti derivanti
da  veicoli  fuori  uso  alle  procedure semplificate, ai sensi degli
articoli  31  e  33  del  decreto  legislativo  n.  22  del  1997, e'
subordinata   a   preventiva   ispezione  da  parte  della  provincia
competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della comunicazione di inizio di attivita' e, comunque,
prima  dell'avvio  della  stessa  attivita';  detta ispezione, che e'
effettuata,  dopo  l'inizio  dell'attivita', almeno una volta l'anno,
accerta:
    a)  la  tipologia  e  la  quantita'  dei  rifiuti sottoposti alle
operazioni di recupero;
    b)  la  conformita' delle attivita' di recupero alle prescrizioni
tecniche  ed  alle  misure  di  sicurezza fissate in conformita' alle
disposizioni  emanate  ai  sensi  del  decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  nonche' alle norme tecniche previste dall'articolo 31
del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997.
  6.  Nel  caso che la provincia competente per territorio, a seguito
delle  ispezioni  previste  al  comma  5, accerta la violazione delle
disposizioni  stabilite  allo  stesso  comma, vieta, previa diffida e
fissazione   di   un   termine  per  adempiere,  l'inizio  ovvero  la
prosecuzione  dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non
provveda,  entro  il  termine stabilito, a conformare detta attivita'
alla normativa vigente.
  7. Le province trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  all'APAT  e all'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8,
comma 4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente
articolo.
  8.  In  conformita'  al  disposto  dell'articolo  28,  comma 3, del
decreto  legislativo  n.  22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio
delle  operazioni  di  trattamento  prevista  al comma 1 dello stesso
articolo  28  e' rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati
dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile,
con le modalita' stabilite al citato comma 3. Nel caso di impianto di
trattamento  che,  all'atto  del  rilascio  dell'autorizzazione o del
relativo  rinnovo,  e'  registrato  ai  sensi del Regolamento (CE) n.
761/01,  detta  autorizzazione  e'  concessa ed e' rinnovabile per un
periodo di otto anni.
 
          Note all'art. 6:
              -  Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, 22, vedi
          note alle premesse. L'art. 2, comma 2, cosi' recita:
              "2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o  metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e,
          in particolare:
                a) senza  determinare  rischi per l'acqua, l'aria, il
          suolo e per la fauna e la flora;
                b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
                c) senza   danneggiare  il  paesaggio  e  i  siti  di
          particolare  interesse,  tutelati  in  base  alla normativa
          vigente.".
              -  Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note
          alle  premesse.  Per  gli  articoli 27,  28  e 33 vedi note
          all'art. 3. L'art. 31 cosi' recita:
              "Art.   31  (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate).   -  1.  Le  procedure  semplificate  devono
          comunque   garantire   un  elevato  livello  di  protezione
          ambientale e controlli efficaci.
              2.  Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
          e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
          con  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
          forestali,  sono  adottate per ciascun tipo di attivita' le
          norme,  che  fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
          condizioni  in  base alle quali le attivita' di smaltimento
          di  rifiuti  non  pericolosi  effettuate dai produttori nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero  di  cui  all'allegato  C)  sono  sottoposte  alle
          procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni.
              3.  Le  norme  e  le  condizioni di cui al comma 2 sono
          individuate  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto e devono garantire che i
          tipi  o  le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
          di  smaltimento  o di recupero siano tali da non costituire
          un  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  da  non recare
          pregiudizio  all'ambiente. In particolare per accedere alle
          procedure  semplificate le attivita' di trattamento termico
          e  di  recupero  energetico  devono, inoltre, rispettare le
          seguenti condizioni:
                a) siano  utilizzati  combustibili  da rifiuti urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
                b) i  limiti  di emissione non siano meno restrittivi
          di  quelli  stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
          rifiuti   dalle   direttive   comunitarie   89/369/CEE  del
          Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
          21 giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre
          1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
          del  Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
          supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale   del
          30 gennaio  1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate
          all'articolo  6,  comma  2,  della  direttiva  94/67/CE del
          Consiglio  del  16 dicembre  1994  si  applicano anche agli
          impianti   termici   produttivi   che   utilizzano  per  la
          combustione comunque rifiuti pericolosi;
                c) sia garantita la produzione di una quota minima di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale.
              4.  La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
          al  comma  2  deve  riguardare,  in  primo luogo, i rifiuti
          indicati  nella  lista  verde  di  cui  all'allegato II del
          regolamento  CEE  n.  259/93,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni.
              5.  Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
          comma  3,  e  33,  comma 3, e l'effettuazione dei controlli
          periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla Provincia
          un  diritto  di iscrizione annuale determinato in relazione
          alla   natura   dell'attivita'  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
              6.  La  costruzione  di impianti che recuperano rifiuti
          nel  rispetto  delle condizioni, delle prescrizioni e delle
          norme  tecniche  di  cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
          203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
          di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
          predetti  impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
          individuati  ai  sensi del presente articolo resta comunque
          sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
              7.   Alle  denunce  e  alle  domande  disciplinate  dal
          presente  Capo  si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 aprile  1992, n. 300, e successive modifiche
          ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di
          cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
              -  Il  Regolamento  (CE)  n. 761/01 e' pubblicato nella
          GUCE n. L. 114 del 24 aprile 2001.