Art. 6 Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso 1. Gli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I. 2. Le operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono svolte in conformita' ai principi generali previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonche' nel rispetto dei seguenti obblighi: a) effettuare al piu' presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5; b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente; c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria; d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso; e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilita' di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. 3. Alla chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalita' stabilite dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino ambientale e' data priorita' all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale. 4. Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di trattamento, la provincia competente per territorio accerta la non conformita' dello stesso all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero accerta il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, la regione competente per territorio previa diffida, sospende quest'ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione e' revocata qualora il titolare dell'impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni delle predette autorizzazioni. 5. L'ammissione delle attivita' di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e' subordinata a preventiva ispezione da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di attivita' e, comunque, prima dell'avvio della stessa attivita'; detta ispezione, che e' effettuata, dopo l'inizio dell'attivita', almeno una volta l'anno, accerta: a) la tipologia e la quantita' dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero; b) la conformita' delle attivita' di recupero alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza fissate in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' alle norme tecniche previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997. 6. Nel caso che la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attivita' alla normativa vigente. 7. Le province trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, all'APAT e all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo. 8. In conformita' al disposto dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso articolo 28 e' rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile, con le modalita' stabilite al citato comma 3. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, e' registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione e' concessa ed e' rinnovabile per un periodo di otto anni.
Note all'art. 6: - Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, 22, vedi note alle premesse. L'art. 2, comma 2, cosi' recita: "2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.". - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Per gli articoli 27, 28 e 33 vedi note all'art. 3. L'art. 31 cosi' recita: "Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci. 2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'allegato C) sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni. 3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni: a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi; c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale. 4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. 6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28. 7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.". - Il Regolamento (CE) n. 761/01 e' pubblicato nella GUCE n. L. 114 del 24 aprile 2001.