Art. 7 Reimpiego e recupero 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono: a) il reimpiego dei componenti suscettibili di riutilizzo; b) il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili e dei materiali, se sostenibile dal punto di vista ambientale; c) altre forme di recupero e, in particolare, il recupero energetico. 2. Gli operatori economici garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro mancanza, con le modalita' stabilite dal decreto previsto all'articolo 5, comma 15. In particolare, detti operatori garantiscono che: a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli e' pari almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno; b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.