Art. 7
                        Reimpiego e recupero

  1.  Ai  fini  di  una  corretta  gestione dei rifiuti derivanti dal
veicolo  fuori  uso,  le  autorita'  competenti, fatte salve le norme
sulla   sicurezza   dei  veicoli  e  sul  controllo  delle  emissioni
atmosferiche e del rumore, favoriscono:
    a) il reimpiego dei componenti suscettibili di riutilizzo;
    b)  il  riciclaggio  dei  componenti  non  riutilizzabili  e  dei
materiali, se sostenibile dal punto di vista ambientale;
    c)  altre  forme  di  recupero  e,  in  particolare,  il recupero
energetico.
  2.  Gli  operatori  economici  garantiscono  il conseguimento degli
obiettivi  del  presente  decreto anche attraverso gli accordi di cui
all'articolo  12, comma 1, ovvero, in loro mancanza, con le modalita'
stabilite   dal   decreto  previsto  all'articolo  5,  comma  15.  In
particolare, detti operatori garantiscono che:
    a)  entro  il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a
partire  dal  1°  gennaio  1980,  la  percentuale  di  reimpiego e di
recupero e' pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e
per  anno  e  la  percentuale  di  reimpiego e di riciclaggio per gli
stessi  veicoli  e'  pari  almeno all'80 per cento del peso medio per
veicolo  e  per  anno;  per  i  veicoli  prodotti anteriormente al 1°
gennaio  1980,  la  percentuale  di  reimpiego  e di recupero e' pari
almeno  al  75  per  cento del peso medio per veicolo e per anno e la
percentuale  di  reimpiego  e di riciclaggio e' pari almeno al 70 per
cento del peso medio per veicolo e per anno;
    b)  entro  il  1°  gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la
percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 95 per cento
del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e
di  riciclaggio  e'  pari  almeno all'85 per cento del peso medio per
veicolo e per anno.