Art. 8
                   Gestione del veicolo fuori uso

  1.   Per   garantire   un  elevato  livello  di  tutela  ambientale
nell'esercizio delle attivita' di trattamento del veicolo fuori uso e
dei  rifiuti  costituiti  dai  relativi  componenti  o  materiali, il
Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di concerto
con  i  Ministeri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e
dei trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare:
    a) gli accordi di cui all'articolo 12, comma 1, ed altre forme di
collaborazione   tra   gli   operatori   economici,   finalizzate  ad
assicurare:
      1)  la  costituzione  di sistemi di raccolta di tutti i veicoli
fuori uso;
      2) l'organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad
assicurare una raccolta e un trattamento efficienti dei veicoli fuori
uso,  con  particolare  riferimento  a  quelli  con valore di mercato
negativo o nullo;
      3)  la presenza uniforme sul territorio di centri di raccolta e
di impianti di trattamento e di riciclaggio;
      4)  lo  sviluppo  di  aree  consortili in luoghi idonei ove gli
operatori possono garantire il ciclo di trattamento del veicolo fuori
uso;
      5) lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non e'
possibile o conveniente reimpiegare o riciclare;
      6)  la  creazione di un sistema informatico per il monitoraggio
dei flussi dei veicoli fuori uso e dei relativi materiali;
    b)    lo    sviluppo   di   nuove   tecnologie   di   separazione
post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del residuo di
frantumazione;
    c)   l'adeguamento   delle  imprese  alle  prescrizioni  previste
all'articolo 6, commi 1 e 2;
    d)  l'adesione  da  parte  degli stabilimenti e delle imprese che
effettuano  le  attivita'  di  trattamento  a  sistemi certificati di
gestione dell'ambiente.
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e dell'economia e
delle  finanze,  al  fine  di  sviluppare  i mercati di sbocco per il
riutilizzo  dei  materiali  riciclati,  in particolare non metallici,
individua e promuove:
    a)  politiche  di  sostegno  e  di  incentivazione per operazioni
finalizzate  al  riciclaggio,  quali  la  raccolta, lo smontaggio, la
selezione  e  lo stoccaggio, per i materiali che non hanno sbocchi di
mercato;
    b)  accordi  ed  altre  forme di collaborazione tra gli operatori
economici finalizzate ad assicurare adeguati standard di qualita' dei
materiali trattati;
    c)  politiche  di  sostegno  e di incentivazione per l'impiego di
quantita'  crescenti  di  materiale  riciclato, anche al di fuori del
settore automobilistico.
  3.  La  regione  promuove,  anche  d'intesa  con  gli  enti  locali
interessati  ed  anche  con  appositi  accordi,  iniziative  volte  a
favorire  il  reimpiego,  il  riciclaggio, il recupero ed il corretto
smaltimento  del  veicolo  fuori uso e dei rifiuti costituiti da suoi
componenti  o  materiali.  In  particolare,  al  fine  di  ridurre lo
smaltimento  del  veicolo  fuori  uso,  sono  favoriti,  in ordine di
priorita', il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.
  4.  L'Albo  nazionale  delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti,  di  cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio  1997,  n.  22,  provvede,  anche  per  le  finalita' di cui
all'articolo  5, comma 15, avvalendosi dell'APAT, al monitoraggio del
sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai
relativi  componenti  e  materiali ed al controllo del raggiungimento
degli   obiettivi  previsti  dal  presente  decreto,  inclusi  quelli
economici  e  quelli  di  riciclaggio  e di recupero. Dall'attuazione
della  presente  disposizione  non  derivano  oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Per  il  decreto legislativo 5 febbraio l997, n. 22,
          vedi note alle premesse. L'art. 30, comma 1, cosi' recita:
                "1.  L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi
          di  smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10
          del  decreto-legge  31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume
          la  denominazione  di  Albo  nazionale  delle  imprese  che
          effettuano  la  gestione dei rifiuti, di seguito denominato
          Albo,  ed  e' articolato in un comitato nazionale, con sede
          presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali,
          istituite   presso   le  Camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura  dei  capoluoghi  di regione. I
          componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
          durano in carica cinque anni.".