Art. 9.
                            D i v i e t i

  1.  Dal  1° luglio 2003 e' vietata la produzione o l'immissione sul
mercato  di  materiali  e di componenti di veicoli contenenti piombo,
mercurio,  cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei
casi ed alle condizioni previsti nell'allegato II.