Art. 11 
     (Iscrizione nei registri e gestione dei materiali di base) 
 
   1. L'iscrizione nei registri regionali o provinciali dei materiali
di base e' effettuata secondo le modalita' stabilite dagli  organismi
ufficiali, previo accertamento dei requisiti minimi  stabiliti  negli
allegati II, III, IV, V, che devono essere riportati su una  apposita
scheda tecnica. L'organismo ufficiale o l'autorita'  territorialmente
competente informa i proprietari, almeno  tramite  pubblicazione  sul
Bollettino Ufficiale dell'organismo ufficiale  o  sull'Albo  pretorio
dell'autorita' competente per territorio. 
   2. L'iscrizione di materiale di  base  qualificato  o  controllato
puo' essere richiesta direttamente  anche  dal  costitutore  o  dalla
persona fisica o  giuridica  che  ha  eseguito  le  prove  necessarie
previste per queste categorie, e previa verifica dei requisiti minimi
da parte degli organismi ufficiali. 
   3.  Gli  organismi  ufficiali,  sentita  la  commissione  tecnica,
definiscono i disciplinari o piani per la gestione dei  materiali  di
base,  e  possono,  altresi',  promuovere  gli  interventi   ritenuti
opportuni per la loro tutela e  il  miglioramento,  anche  attraverso
l'adozione di eventuali misure di incentivazione. 
   4. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale  dei
materiali di base, e' competente  la  Commissione  nazionale  per  il
pioppo di cui alla legge 3 dicembre  1962,  n.  1799,  istituita  con
decreto del Presidente della  Repubblica  in  data  10  agosto  1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969, che
riferisce del suo  operato  alla  commissione  tecnica.  Il  registro
nazionale dei cloni forestali diviene una sezione e parte  integrante
del registro nazionale dei materiali di base. 
 
          Note all'art. 11.
              - Per la legge 3 dicembre 1962, n. 1799, vedi note alle
          premesse.
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          1° agosto 1969, vedi note alle premesse.