Art. 17 (Clausola di cedevolezza) 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/105/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Note all'art. 17. - Per l'art. 117, comma 5, della Costituzione, vedi note alle premesse. - Per la direttiva 1999/105/CE, vedi note alle premesse.