Art. 18
                    (Norme transitorie e finali)

   1. Le licenze gia' rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973,
n.  269,  mantengono  la  loro  validita'  per 10 anni, salvo diversa
disposizione degli organismi ufficiali.
   2.  Il  materiale  di  moltiplicazione  certificato ai sensi della
legge  n. 269 del 1973, in produzione o deposito alla data di entrata
in  vigore del presente decreto legislativo, potra' essere utilizzato
entro un termine massimo di dieci anni.
   3.  Dall'applicazione  del presente decreto legislativo non devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri ne' minori entrate a carico della
finanza pubblica.
 
          Note all'art. 18.
              -  La  legge  n.  269 del 1973, reca: «Disciplina della
          produzione   e   del  commercio  di  sementi  e  piante  di
          rimboschimento.».