Art. 3 
                  (Requisiti dei materiali di base) 
 
   1. Gli organismi ufficiali provvedono affinche' solo  i  materiali
di base ammessi  possano  essere  utilizzati  per  la  produzione  di
materiali    forestali    di    moltiplicazione    destinati     alla
commercializzazione. 
   2. I materiali di base possono essere ammessi unicamente: 
    a) dagli organismi ufficiali, se soddisfano i  requisiti  di  cui
agli allegati II, III, IV o V, a seconda dei casi; 
    b) con riferimento a un'unita' definita: "unita' di  ammissione".
Ciascuna unita' di ammissione e' identificata da un unico riferimento
di registro. 
   3. Gli organismi ufficiali provvedono: 
    a) alla revoca  della  ammissione,  ove  non  sussistono  piu'  i
requisiti previsti dal presente decreto; 
    b) successivamente  all'ammissione,  al  regolare  controllo  dei
materiali di base per la produzione di materiali  di  moltiplicazione
delle categorie: "selezionati", "qualificati" e "controllati". 
   4. Nell'interesse  della  conservazione  delle  risorse  genetiche
delle piante utilizzate nella  silvicoltura,  ed  in  relazione  alla
conservazione in situ e all'uso sostenibile delle  risorse  genetiche
vegetali  tramite  la  coltivazione  e  la  commercializzazione   dei
materiali forestali di moltiplicazione d'origine naturalmente  adatti
alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica,
gli organismi ufficiali possono non applicare i requisiti previsti al
comma 2 e agli allegati II,  III,  IV  e  V,  purche'  siano  fissate
condizioni  specifiche  conformemente  alla  procedura  di  cui  alla
decisione 1999/468/CE. 
   5. Gli organismi ufficiali, dandone  comunicazione  al  Ministero,
possono ammettere per un periodo non superiore a dieci anni materiali
di  base  per  la  produzione   di   materiali   di   moltiplicazione
controllati, se, dai risultati provvisori della valutazione  genetica
o delle prove comparative di cui all'allegato V,  si  puo'  presumere
che detti materiali di base  soddisfano  i  requisiti  stabiliti  dal
presente decreto per l'ammissione. 
 
          Note all'art. 3.
              -  La  decisione  1999/468/CE  e'  pubblicata  in  GUCE
          17 luglio 1999 n. L 184.