Art. 4
(Licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione
                         e la distribuzione)

   1.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, la produzione, la
conservazione,  il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di
materiale   soggetto   alla  disciplina  del  presente  decreto  sono
subordinate  al  conseguimento  di apposita licenza, rilasciata dall'
organismo ufficiale.
   2.  Gli  organismi ufficiali istituiscono i registri ufficiali dei
fornitori  di  materiale  forestale  di  moltiplicazione  e  ne danno
comunicazione al Ministero.
   3.  La licenza per la produzione, la conservazione, il commercio e
la  distribuzione  a  qualsiasi  titolo  di  materiale  forestale  di
propagazione  deve  essere  acquisita  anche dai costitutori di nuovi
cloni.
   4.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli
Istituti    universitari,   agli   Enti   pubblici   di   ricerca   e
sperimentazione,  nonche'  ai  centri  nazionali per la conservazione
della  biodiversita'  forestale  di  cui  all'articolo 10 del decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n.  227,  relativamente  ai materiali
forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e
sperimentali.
 
          Note all'art. 4.
              -  Per  il  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
          vedi note alle premesse. L'art. 10 cosi' recita:
              «Art.  10 (Strutture statali per la conservazione della
          biodiversita'  forestale).  -  1. Al  fine  di  tutelare la
          diversita'  biologica del patrimonio forestale nazionale in
          relazione alle competenze previste all'art. 2, comma 2, del
          decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, gli stabilimenti
          per  le  sementi  forestali di Pieve S. Stefano e Peri e il
          laboratorio  per  la  biodiversita'  di  Bosco Fontana sono
          riconosciuti   Centri   nazionali   per   lo  studio  e  la
          conservazione della biodiversita' forestale. Entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto il
          Ministero  dell'ambiente  ed  il  Ministero delle politiche
          agricole   e   forestali,   previa   costituzione   di  una
          commissione  paritetica,  senza  oneri  aggiuntivi  per  il
          bilancio  dello  Stato, formata da un numero di esperti non
          superiore  a  sei,  individuano  ulteriori  stabilimenti in
          numero   e   modalita'  sufficienti  a  rappresentare  zone
          omogenee  dal punto di vista ecologico. A tali stabilimenti
          e' riconosciuta, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
          concerto   con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali, la qualifica di Centri nazionali per lo studio e
          la conservazione della biodiversita' forestale.
              2.  Gli  stabilimenti  di  cui al comma 1 sono altresi'
          abilitati  alla certificazione delle analisi sulla qualita'
          del     seme    e    possono    coadiuvare    le    regioni
          nell'individuazione  delle  regioni  di  provenienza  e dei
          materiali di base di cui all'art. 9.».