Art. 4 (Licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale soggetto alla disciplina del presente decreto sono subordinate al conseguimento di apposita licenza, rilasciata dall' organismo ufficiale. 2. Gli organismi ufficiali istituiscono i registri ufficiali dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione e ne danno comunicazione al Ministero. 3. La licenza per la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale forestale di propagazione deve essere acquisita anche dai costitutori di nuovi cloni. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli Istituti universitari, agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonche' ai centri nazionali per la conservazione della biodiversita' forestale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentali.
Note all'art. 4. - Per il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, vedi note alle premesse. L'art. 10 cosi' recita: «Art. 10 (Strutture statali per la conservazione della biodiversita' forestale). - 1. Al fine di tutelare la diversita' biologica del patrimonio forestale nazionale in relazione alle competenze previste all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, gli stabilimenti per le sementi forestali di Pieve S. Stefano e Peri e il laboratorio per la biodiversita' di Bosco Fontana sono riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, previa costituzione di una commissione paritetica, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, formata da un numero di esperti non superiore a sei, individuano ulteriori stabilimenti in numero e modalita' sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico. A tali stabilimenti e' riconosciuta, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale. 2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 sono altresi' abilitati alla certificazione delle analisi sulla qualita' del seme e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione delle regioni di provenienza e dei materiali di base di cui all'art. 9.».