Art. 5
                   (Registro di carico e scarico)

   1.  I fornitori delle sementi e degli altri materiali forestali di
moltiplicazione indicati all'articolo 2, devono tenere, per ogni sito
produttivo, un registro di carico e scarico.
   2.  Gli  organismi  ufficiali definiscono i modelli di registro di
carico e scarico e ne disciplinano le modalita' di tenuta sotto forma
cartacea  o  informatica,  sulla  base  dei modelli predisposti dalla
commissione tecnica.
   3.  Fino  alla  adozione  dei  modelli  di cui al comma 2, restano
validi  i  modelli dei registri di carico e scarico di cui alla legge
22 maggio 1973, n. 269, e successive modifiche.
   4.  Allo  scopo  di  consentire  la  formulazione  di  statistiche
ufficiali  e  l'eventuale  programmazione di settore, i produttori di
materiale  forestale  di  moltiplicazione  trasmettono agli organismi
ufficiali,  entro  il 31 dicembre di ciascun anno, la consistenza del
materiale  esistente  nei  propri  stabilimenti  o  vivai, secondo le
modalita'  stabilite  dalla  commissione  tecnica, sentito l'istituto
nazionale di statistica (ISTAT).
 
          Note all'art. 5.
              -  Per  la legge 22 maggio 1973, n. 269, vedi note alle
          premesse.