Art. 4.
      Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
  1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente,
ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o
unita'  produttiva,  individua  e  rende  disponibili le attrezzature
minime  di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale
per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
  2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere
appropriati  rispetto  ai  rischi  specifici  connessi  all'attivita'
lavorativa  dell'azienda  e  devono essere mantenuti in condizioni di
efficienza  e  di  pronto  impiego  e  custoditi  in  luogo  idoneo e
facilmente accessibile.