Art. 14. 
           Disposizioni per le attivita' di distribuzione 
  1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo  12,  comma
1, sono  concessi  alle  imprese  di  distribuzione,  iscritte  negli
elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e
4. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del
film e sono destinati a successivi investimenti  nella  distribuzione
dei film lungometraggi  e  cortometraggi  riconosciuti  di  interesse
culturale che abbiano fruito dei finanziamenti  di  cui  all'articolo
13, commi 2 e 3. 
  2. Alle imprese di distribuzione, iscritte  negli  elenchi  di  cui
all'articolo 3, sono concessi  contributi  per  la  distribuzione  in
Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti  contributi
sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati
sul  territorio  nazionale  dai  film,  riconosciuti   di   interesse
culturale, distribuiti dalla medesima  impresa  nel  corso  dell'anno
precedente all'istanza di concessione. 
  3. Alle imprese di esportazione,  iscritte  negli  elenchi  di  cui
all'articolo  3,  sono  concessi  contributi  per  la   distribuzione
all'estero  di  film  riconosciuti  di  interesse  culturale.   Detti
contributi  sono  erogati  in  misura  proporzionale  alle   cessioni
effettuate ad imprese estere di diritti di sfruttamento economico  di
film riconosciuti  di  interesse  culturale,  nonche'  al  numero  di
ingressi  realizzati  all'estero  dai  medesimi  film,  secondo   gli
indicatori stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12,
comma 5. 
  4. Le imprese di distribuzione e di  esportazione  beneficiarie  di
contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere
le liberatorie richieste dal Ministero per gli affari esteri ai  fini
della promozione culturale italiana all'estero.